Un paziente sottoposto a polipectomia endoscopica del colon con applicazione di clip emostatica manifestava, a distanza di tre giorni, un'imponente rettorragia. Ricoverato d'urgenza presso una seconda struttura ospedaliera, veniva inizialmente trattato con terapia conservativa ed endoscopica, prima di essere sottoposto a resezione chirurgica per recidiva emorragica e shock ipovolemico. Il quadro clinico evolveva negativamente in perforazione intestinale ischemica, peritonite stercoracea, sepsi, coagulazione intravascolare disseminata (CID), insufficienza multiorgano (MOF) e decesso. I congiunti agivano in giudizio civile contro entrambe le aziende ospedaliere chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio (parentale, biologico e patrimoniale) e iure hereditatis (terminale, catastrofale e da mancato consenso informato). Il Giudice, inquadrata la fattispecie nella responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. ed ex art. 7 L. 24/2017, ha accertato il nesso di causalità materiale paritario (50% ciascuna) tra le condotte colpose dei sanitari (errato posizionamento della clip nel primo presidio; ritardo nel trattamento chirurgico dell'emorragia e della perforazione nel secondo) e l'evento morte secondo il criterio del "più probabile che non". Il Tribunale ha accolto la domanda per la perdita del rapporto parentale e per il danno patrimoniale da perdita del sostegno economico, rigettando le pretese iure hereditatis e da consenso informato per difetto di prova. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario ad hoc
• Danno da perdita del rapporto parentale: Pregiudizio non patrimoniale subito dai familiari per la scomparsa del congiunto, consistente nella sofferenza interiore e nel definitivo sconvolgimento dell'assetto relazionale e quotidiano della famiglia.
• Danno biologico psichico temporaneo: Lesione temporanea dell'integrità psicofisica (es. patologia psichica strutturata) clinicamente accertabile in sede medico-legale e suscettibile di quantificazione percentuale o per giorni di invalidità.
• Quota sibi: Quota del reddito personale che il defunto destinava idealmente ai propri bisogni individuali, la quale va detratta dal calcolo del risarcimento patrimoniale spettante ai familiari superstiti.