Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito in giudizio ottenendo un decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale per il pagamento di circa 147 mila euro, a titolo di residuo corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate nel primo e secondo trimestre dell'esercizio 2017. L'Azienda Sanitaria si è opposta al pagamento dimostrando il superamento del tetto di spesa regionale e applicando il meccanismo della regressione tariffaria attraverso apposite determine dirigenziali. La Corte d'Appello ha revocato l'ingiunzione, stabilendo che la prova dello sforamento del budget era stata pienamente fornita dall'ente pubblico. La struttura ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando sia l'inidoneità delle determine trimestrali rispetto a un consuntivo annuale definitivo, sia l'inadempimento dell'Azienda agli obblighi contrattuali di tempestiva comunicazione dello sforamento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I Giudici di legittimità hanno ribadito che il superamento della capacità operativa massima rappresenta un fatto impeditivo del diritto al compenso, la cui prova grava sull'Azienda. Di contro, la tardività del monitoraggio o della relativa comunicazione non attribuisce alcun diritto alla remunerazione oltre tetto, in quanto l'effetto impeditivo deriva dal semplice verificarsi dello sforamento economico, configurando la fissazione dei tetti un fisiologico rischio d'impresa accettato con la convenzione. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario Essenziale
Capacità Operativa Massima (C.O.M.) / Tetto di spesa: Limite economico e quantitativo massimo di prestazioni sanitarie che una struttura privata può erogare con rendicontazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale.