Alcuni ordini professionali dei medici hanno impugnato l'avviso pubblico per l'affidamento della direzione di una struttura complessa di igiene e sanità pubblica. La contestazione mirava all'annullamento della selezione e della nomina, censurando l'ammissione dei dirigenti delle professioni sanitarie. Secondo i ricorrenti, le funzioni della struttura richiederebbero competenze medico-specialistiche esclusive e l'applicazione rigida della riserva previdenziale. Il Giudice amministrativo ha declinato le tesi di parte ricorrente, affermando preliminarmente la propria giurisdizione azionata a tutela di un interesse legittimo di categoria. Nel merito, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità della scelta amministrativa. La ratio della decisione risiede nella prevalenza delle funzioni di prevenzione, programmazione e gestione organizzativa rispetto all'erogazione diretta di cure mediche. Viene riconosciuta la natura unitaria della dirigenza sanitaria introdotta dal legislatore statale, superando limiti regolamentari anacronistici. È stata altresì esclusa la violazione dei requisiti d'anzianità, riscontrando la sostanziale equivalenza complessiva dei percorsi di accesso . L'esito finale ha così confermato la legittimità del conferimento dell'incarico al dirigente non medico.(Avv.Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net)
Glossario essenziale
• Interesse legittimo collettivo: Posizione giuridica soggettiva azionata dagli enti rappresentativi dell'ordine professionale a tutela dei confini funzionali e dell'assetto ordinamentale proprio dell'intera categoria rappresentata.
• Dirigenza sanitaria unitaria: Categoria normativa che ricomprende sia la dirigenza medica sia quella delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e ostetrica), consentendo la circolazione nei ruoli dirigenziali secondo le competenze organizzative richieste dall'incarico.
• Abrogazione implicita per incompatibilità: Fenomeno giuridico per cui una norma regolamentare antecedente perde efficacia laddove si ponga in contrasto insanabile con una nuova disciplina legislativa generale sovraordinata .