Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha annullato la parte della delibera della Regione Lazio n. 1344 del 30 dicembre 2025 che prevedeva, nell'ambito delle misure per il governo delle liste d'attesa, la formalizzazione da parte del medico di medicina generale delle prescrizioni formulate dagli specialisti delle strutture private accreditate non abilitate all'emissione della ricetta dematerializzata.
La decisione riguarda la procedura con cui lo specialista della struttura accreditata, dopo aver individuato la prestazione necessaria, provvedeva alla prenotazione demandando al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta l'emissione della prescrizione elettronica.
Il ricorso era stato presentato dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Lazio, che avevano contestato una procedura ritenuta lesiva dell'autonomia professionale del medico prescrittore.
Nella sentenza n. 11984 del 2026 il TAR riconosce che la riduzione delle liste d'attesa rappresenta un obiettivo legittimo dell'amministrazione regionale, ma precisa che tale finalità non può essere perseguita comprimendo l'autonomia prescrittiva del medico. Secondo i giudici amministrativi, infatti, «la prescrizione non è un atto meramente amministrativo ma costituisce un atto professionale tipico, espressione diretta della funzione diagnostica e terapeutica».
Il Tribunale osserva inoltre che la delibera introduceva «un automatismo prescrittivo che svuota completamente la funzione del medico di medicina generale» perché lo obbligava, di fatto, a trasformare in ricetta elettronica una decisione assunta da un altro professionista.
La sentenza richiama anche l'Accordo collettivo nazionale della medicina generale, secondo cui il medico mantiene la facoltà di rilasciare una prescrizione sulla base della propria valutazione professionale, e la giurisprudenza della Corte costituzionale, che riconosce nell'autonomia e nella responsabilità del medico un principio fondamentale dell'attività clinica.
Secondo il TAR, anche quando la prescrizione trae origine dall'indicazione di uno specialista, il medico che la sottoscrive mantiene la piena responsabilità professionale dell'atto. Per questo motivo deve conservare la possibilità di valutare il caso clinico e decidere autonomamente se prescrivere o meno la prestazione richiesta.
La decisione precisa infine che la Regione può adottare misure organizzative per migliorare la gestione delle liste d'attesa, ma tali interventi non possono incidere sulla libertà diagnostica e terapeutica del medico né trasformare l'attività prescrittiva in un mero adempimento amministrativo.