La sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n commento, analizza il ricorso di alcuni dirigenti medici contro un'azienda sanitaria per il mancato versamento dell'indennità di risultato. I giudici hanno confermato il rigetto delle richieste risarcitorie, stabilendo che tale compenso ha natura premiale e non può essere preteso se mancano la fissazione e il raggiungimento di obiettivi specifici.
La Corte chiarisce che la creazione dei fondi necessari non dipende esclusivamente dall'azienda, ma richiede una procedura negoziale e amministrativa complessa che coinvolge sindacati e Regioni.
Di conseguenza, l'assenza di tali presupposti non costituisce un inadempimento contrattuale direttamente risarcibile al dipendente come perdita di chance. In definitiva, il diritto al premio non sorge automaticamente, poiché le norme collettive non attribuiscono ai singoli un diritto soggettivo perfetto in assenza delle valutazioni di performance previste.
(avv.ennio grassini- www.dirittosanitario.net )