Illegittima la riduzione dei compensi sulla medicina gruppo; Asl condannata alla restituzione in favore dei medici
I profili di diritto emersi attengono alla ripartizione dell'onere probatorio circa la sussistenza di risorse residue idonee a coprire eventuali sforamenti di budget
Alcuni medici convenzionati hanno contestato la riduzione unilaterale del compenso per la medicina di gruppo, passato da 7 a 5 euro per assistito. Il contenzioso riguarda l'interpretazione del meccanismo di "compensazione" finanziaria tra diversi capitoli di spesa previsto dalla contrattazione collettiva nazionale (ACN).
I profili di diritto emersi attengono alla ripartizione dell'onere probatorio circa la sussistenza di risorse residue idonee a coprire eventuali sforamenti di budget.
Rileva, inoltre, il principio della "vicinanza della prova", che impone al soggetto che detiene i dati contabili complessi di dimostrare i fatti impeditivi del diritto al compenso pieno.
La Corte conferma che la quota variabile dell'indennità di posizione non può essere ridotta se determina una diminuzione del trattamento economico complessivo previsto dal CCNL
La Corte stabilisce che la fornitura non deriva da una transazione commerciale ma da un procedimento amministrativo. Al fornitore spettano solo gli interessi legali ordinari
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