Una struttura sanitaria ha erogato prestazioni eccedenti il tetto di spesa, incluse cure d'urgenza prestate su trasferimento da presidi pubblici, richiedendone il pagamento a titolo di indebito arricchimento. Successivamente, la struttura ha stipulato un contratto retroattivo accettando i limiti di spesa e rinunciando a ogni contenzioso relativo ai provvedimenti determinativi dei budget. Emergono i profili della sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., della validità delle rinunce contrattuali ai crediti futuri e della natura non rifiutabile delle prestazioni salvavita in regime di accreditamento. Si discute inoltre la legittimità della fissazione retroattiva del tetto di spesa e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza.(avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)