La Corte costituzionale ha chiarito i criteri di applicazione della nuova disciplina sulla guida dopo assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, confermando la legittimità della norma ma precisando che può essere sanzionato solo chi si mette alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Il tema riguarda anche i pazienti in terapia con farmaci psicotropi, in particolare oppioidi impiegati nel dolore cronico e oncologico.
La decisione è contenuta nella sentenza n. 10 del 2026, intervenuta dopo questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede giudiziaria sulla riforma del Codice della strada del 2024, che aveva modificato l’articolo 187.
Secondo quanto riportato nel comunicato della Corte, la nuova formulazione dell’articolo 187 “non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”.
La Consulta ricorda che la disciplina precedente puniva chi guidava in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Con la riforma del 2024 era stato eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, per le difficoltà di prova riscontrate nella prassi.
Secondo i giudici, un’interpretazione letterale della norma avrebbe potuto portare a sanzionare anche chi aveva assunto sostanze molto tempo prima della guida, “anche giorni, settimane o mesi prima”, con risultati ritenuti irragionevoli e sproporzionati.
Per questo, chiarisce la Corte, non sarà necessario dimostrare che la sostanza abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conducente. Sarà però necessario accertare nei liquidi biologici la presenza di una quantità idonea ad alterare tali capacità in un assuntore medio, così da creare un pericolo per la circolazione.
Il chiarimento assume rilievo anche per i pazienti che assumono farmaci psicotropi, in particolare oppioidi. Su questo punto è intervenuta la SIAARTI, che chiede di distinguere in modo oggettivo tra presenza residua di una sostanza nei fluidi biologici ed effetto farmacologico attivo sulla capacità di guida.
Secondo la società scientifica, servono parametri oggettivi basati sulle evidenze scientifiche e soglie di concentrazione nei liquidi biologici definite su basi scientifiche. Da qui la richiesta di riattivare il confronto istituzionale e riconvocare il tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.