La sentenza n. 672/2026 del Tar Lombardia sui tempari regionali per le prestazioni sanitarie conferma che la durata dell’atto clinico resta nella disponibilità del medico. È quanto sottolinea la FNOMCeO – Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che in una nota commenta la decisione dei giudici amministrativi intervenuta a seguito del ricorso promosso dal Sindacato nazionale area radiologica (Snr).
Secondo quanto evidenziato dalla Federazione, la pronuncia chiarisce che i tempari approvati dalle Giunte regionali non assumono carattere vincolante nei confronti del professionista sanitario, il quale mantiene la propria autonomia nella determinazione della durata della prestazione in relazione alla specificità del caso clinico.
Il presidente Filippo Anelli ha ribadito che l’autonomia professionale rappresenta un elemento costitutivo dell’esercizio medico ed è strettamente connessa alla responsabilità clinica. La sentenza, ha spiegato, richiama il rapporto di fiducia tra medico e cittadino e afferma che il tempo dedicato al paziente non può essere ricondotto a una variabile di natura esclusivamente economica, ma costituisce parte integrante del processo di cura.
Nel commento diffuso tramite FNOMCeO Tg Sanità, la Federazione sottolinea inoltre che al medico competono diagnosi, prognosi e terapia, attività che implicano una valutazione professionale complessiva nella quale la gestione del tempo assume valore clinico. In questo quadro viene richiamata anche la legge 22 dicembre 2017, n. 219, che riconosce esplicitamente il tempo della comunicazione come tempo di cura.
La decisione del Tar Lombardia, pur respingendo il ricorso presentato dal sindacato radiologico, ha dunque ribadito il principio di autonomia del professionista nella gestione dell’atto sanitario. Un orientamento che, secondo la Federazione, rafforza la centralità del medico nel percorso assistenziale e richiama la necessità di considerare la dimensione temporale come componente essenziale della relazione di cura.