La sentenza n. 672/2026 dell’11 febbraio 2026 del TAR Lombardia ha stabilito che i tempi regionali di riferimento per le prestazioni radiologiche non sono vincolanti per il professionista, cui spetta la valutazione della durata del singolo esame in base al caso clinico.
La pronuncia riguarda il tempario unico regionale per la specialistica ambulatoriale introdotto dalla Regione Lombardia nell’ambito delle misure per il contenimento delle liste di attesa. Il sistema prevedeva tempi indicativi per l’esecuzione delle prestazioni, inclusa la radiologia, con finalità organizzative e di programmazione delle agende.
Il provvedimento era stato impugnato dal Sindacato nazionale area radiologica (Snr), che ne contestava la difformità rispetto ai tempi ritenuti necessari per garantire la qualità dell’atto medico-diagnostico.
Pur respingendo il ricorso, il TAR ha precisato che le deliberazioni regionali «non assumono valenza vincolante nei confronti del professionista sanitario, il quale mantiene integra la propria autonomia nella determinazione della durata della singola prestazione, in funzione della specificità del caso concreto».
Secondo il collegio, i provvedimenti regionali «si limitano a regolare le modalità di conformazione delle agende di prenotazione, senza introdurre prescrizioni incidenti sul contenuto delle prestazioni sanitarie», configurandosi come atti di indirizzo rivolti agli enti del Servizio sanitario.
La sentenza evidenzia inoltre che resta «intatta la facoltà» del professionista di dedicare a ogni prestazione il tempo ritenuto necessario, anche superiore a quello indicato nei tempari regionali.
In una nota, lo Snr ha richiamato il pronunciamento sottolineando che la decisione conferma la possibilità per il medico radiologo di definire autonomamente la durata dell’esame diagnostico, mentre i tempi regionali continuano a rappresentare uno strumento di riferimento per l’organizzazione delle agende.