Secondo parte appellante il venir meno delle esigenze che avevano determinato a suo tempo l’istituzione della farmacia rurale in deroga al criterio “demografico” non avrebbe dovuto necessariamente comportare la soppressione di tale sede, potendo l’Amministrazione sulla base del proprio discrezionale apprezzamento dell’interesse pubblico decidere di mantenerla e anche di spostarla altrove in sede di revisione della pianta organica.
Per il Collegio invece esistono due profili di criticità. Il primo, perché consente, in sede di revisione, una surrettizia deroga al criterio “demografico”, nella misura in cui il trasferimento della sede “rurale” al di fuori dell’ambito territoriale specifico per le cui esigenze era stata istituita può avvenire anche in assenza del requisito della popolazione (3300 abitanti x 2) che legittimerebbe l’istituzione di una seconda sede ordinaria.
Inoltre – seconda criticità - perché si scontra con il ben più rigoroso indirizzo espresso dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7362), in relazione alle possibili vicende delle sedi istituite con il derogatorio criterio “topografico”.(avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)