La formazione sull’intelligenza artificiale sarà inserita obbligatoriamente nel programma di Educazione continua in medicina. Lo prevede uno dei due decreti legislativi approvati in esame definitivo dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 per adeguare la normativa italiana all’AI Act europeo.
Il provvedimento disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale nella sanità, nelle professioni, nel lavoro, nella formazione e nella Pubblica amministrazione. Il comunicato del Governo non precisa ancora tempi, numero di crediti, modalità di accreditamento dei corsi o categorie professionali interessate dalle singole attività formative.
I decreti attuano il regolamento (UE) 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024 e applicabile, per la maggior parte delle disposizioni, dal 2 agosto 2026. Dalla stessa data sono diventati operativi anche gli obblighi europei di trasparenza previsti per determinati sistemi di intelligenza artificiale. Questi comprendono l’informazione alle persone che interagiscono direttamente con un sistema di IA e la riconoscibilità, nei casi previsti, di contenuti generati o manipolati artificialmente.
Il decreto italiano definisce inoltre la governance nazionale. L’Agenzia per l’Italia digitale assume il ruolo di autorità di notifica, mentre l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di autorità di vigilanza del mercato. Sono previste competenze specifiche anche per il Garante per la protezione dei dati personali e, nei rispettivi settori, per Banca d’Italia, Consob e Ivass.
Il quadro sanzionatorio sarà graduato e proporzionato. Il decreto prevede limiti massimi inferiori a quelli stabiliti dal regolamento europeo e ammette misure non pecuniarie per le violazioni considerate meno offensive. L’entrata in vigore delle sanzioni resta collegata all’effettiva applicazione dei corrispondenti obblighi e divieti europei.
Il Consiglio dei ministri ha approvato anche un secondo decreto dedicato all’impiego dell’IA nelle attività di polizia e alla responsabilità civile e penale. Il testo conferma il principio della sorveglianza umana: le decisioni restano affidate all’operatore e non possono produrre effetti giuridici negativi sulla sola base di un’elaborazione automatizzata.
Per i sistemi ad alto rischio, il decreto introduce inoltre una specifica responsabilità per l’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza umana. È previsto anche l’accesso alla documentazione tecnica del sistema da parte della persona danneggiata.
Le disposizioni approvate definiscono il quadro nazionale, ma per conoscere l’applicazione concreta dell’obbligo formativo nell’ECM saranno necessari il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e gli eventuali provvedimenti attuativi.