Un dirigente sanitario non medico ha agito per ottenere il ricalcolo del fondo per la retribuzione di risultato, contestando l'applicazione di criteri regionali risalenti al 1992 in luogo dei parametri nazionali introdotti dal CCNL del 1996. La questione ruota attorno all'efficacia di un precedente provvedimento definitivo, ottenuto per annualità pregresse, sulla determinazione dei compensi per i periodi successivi. Emergono profili critici sulla natura del "giudicato" nei rapporti di durata e sulla corretta interpretazione delle "quote storiche" destinate al finanziamento degli incentivi. Si discute se la struttura annuale dei fondi, legata a obiettivi variabili e bilanci definiti, costituisca una soluzione di continuità tale da impedire la proiezione automatica di un calcolo favorevole nel tempo, bilanciando il diritto del singolo con i principi di trasparenza e parità di trattamento nel pubblico impiego. (avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)