La legge di bilancio 2026, bollinata dalla Ragioneria di Stato e inviata dal ministero dell'Economia e delle Finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dedica un intero capitolo alla sanità, con misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la valorizzazione del personale, l’ampliamento della rete dei servizi territoriali e l’aggiornamento dei livelli di assistenza. Le risorse complessive ammontano a 7,7 miliardi di euro per il triennio 2026-2028, di cui 2,4 miliardi aggiuntivi rispetto alla programmazione precedente.
L’articolo 62 prevede un rifinanziamento del SSN attraverso l’incremento del Fondo sanitario nazionale, che sale di 5 miliardi nel 2026, 5,7 nel 2027 e 7 nel 2028, con ulteriori 2,4 miliardi di incremento per il primo anno.
Con l’articolo 64 viene attivato il Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM), che destina 80 milioni nel 2026 e fino a 90 milioni nel 2028, più 30 milioni annui dal 2029, al potenziamento dei servizi di diagnosi, cura e prevenzione. Una quota (30%) finanzierà azioni di prevenzione, e 30 milioni annui saranno riservati alle assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario dedicato ai servizi di salute mentale.
L’articolo 66 stanzia 1 miliardo di euro per il 2026 e 1,35 miliardi dal 2027 per l’aggiornamento delle tariffe DRG ospedaliere e ambulatoriali. È previsto inoltre un incremento di 10 milioni di euro annui per gli Istituti zooprofilattici sperimentali, a sostegno della sicurezza alimentare e sanitaria.
L’articolo 67 stabilizza la farmacia dei servizi all’interno del SSN, riconoscendo farmacie pubbliche e private come strutture sanitarie accreditate. Sono stanziati 50 milioni di euro annui a partire dal 2026 per finanziare le prestazioni di prossimità, la teleassistenza e la collaborazione interprofessionale.
Due articoli centrali intervengono su organici e valorizzazione del personale.
• Art. 69: autorizza assunzioni a tempo indeterminato nel SSN in deroga ai vincoli di spesa, con un limite complessivo di 450 milioni di euro annui. L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa e colmare la carenza di personale.
• Art. 70: consente alle Regioni di aumentare fino all’1% i fondi integrativi per riconoscere economicamente medici, infermieri e operatori dei pronto soccorso, tra le categorie più esposte.
L’articolo 71 incrementa di 20 milioni di euro annui dal 2026 il finanziamento per le cure palliative. Il Fondo per i farmaci innovativi viene aggiornato con un meccanismo di riparto più flessibile (art. 72).
La manovra prevede interventi anche sul fronte tecnologico:
• Art. 76 introduce la dematerializzazione totale delle ricette per i prodotti per celiaci, con tracciabilità via sistema Tessera Sanitaria;
• Art. 82 finanzia con circa 1 milione di euro l’anno lo scambio transfrontaliero di ricette, referti e documenti clinici in ambito UE;
• Art. 85 istituisce un programma di potenziamento dei servizi di telemedicina, con risorse aggiuntive a carico del Ministero della Salute.
Gli articoli 87-88 aggiornano la disciplina del contributo per il governo dei dispositivi medici, limitando l’obbligo alle aziende con fatturato SSN superiore a 50.000 euro e precisando che si riferisce solo alle vendite dirette al SSN.
Il Capo III (artt. 124-127) definisce e aggiorna i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia sanitaria e assistenziale, confermando i LEA 2017 come riferimento e istituendo un sistema di garanzia della spesa per uniformare i servizi su tutto il territorio nazionale a partire dal 2027.
Per i dirigenti medici e il personale sanitario è confermata una tassazione agevolata al 15% per le prestazioni aggiuntive (art. 69) e un incremento dei fondi contrattuali nei servizi d’urgenza. L’ampliamento delle assunzioni e l’aumento della flessibilità regionale sulla spesa sanitaria mirano a contenere il ricorso ai gettonisti e migliorare la continuità assistenziale.