La cartella clinica rientra nella categoria degli atti certificativi, essendo il documento in cui viene annotata, da parte del sanitario, oltre alla diagnosi, l'andamento della malattia e le terapie che vengono somministrate, costituendo lo strumento finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero. Si è da tempo affermato, riguardo alla cartella clinica, che la stessa costituisce il diario diagnostico-terapeutico - la cui tenuta e conservazione è disciplinata da norme di diritto pubblico - nel quale vanno annotati fatti di giuridica rilevanza quali i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, gli esami obiettivi, di laboratorio e specialistici, le terapie praticate, nonché l'andamento, gli esiti e gli eventuali postumi della malattia. Essa è peraltro atto pubblico in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce. Pertanto, anche se la struttura non è di natura pubblica né convenzionata con il SSN, va ricordato che l'art. 481 cod. pen. punisce la falsità ideologica commessa da "persone esercenti un servizio di pubblica necessità", ed in particolare la condotta di chi "nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".
Non ha rilievo, dunque, la natura pubblica o privata della struttura, ma la acclarata natura certificativa dell'atto e la qualifica di esercente il servizio di pubblica necessità da parte del sanitario. (avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)