La Corte Costituzionale ha stabilito che le Regioni hanno la facoltà di derogare al limite massimo di età previsto per i responsabili sanitari nelle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Con la sentenza n. 65 del 2025, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro l'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 24 del 2024, che elimina il vincolo anagrafico per tali incarichi nelle strutture private accreditate e autorizzate all'esercizio.
Secondo la normativa nazionale, i dirigenti medici del SSN sono collocati a riposo al compimento del 65º anno di età, con possibilità di prolungamento fino a 70 anni per maturare 40 anni di servizio effettivo. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale limite, previsto dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, si inserisce nella disciplina del lavoro pubblico e non si applica automaticamente alle strutture private, le quali godono di autonomia gestionale.
La decisione della Corte si basa anche sulla considerazione che le strutture private accreditate non possono essere equiparate tout court a quelle pubbliche, e che la disciplina dei rapporti di lavoro in tali strutture rientra nel regime privatistico. Inoltre, la Corte ha evidenziato che il legislatore statale ha già previsto deroghe temporanee al limite di età per i dirigenti medici del SSN, fino al 31 dicembre 2025, per fronteggiare la carenza di personale sanitario.
La sentenza riconosce quindi la legittimità della normativa regionale pugliese, che consente alle strutture private accreditate di nominare responsabili sanitari anche oltre i limiti di età previsti per il pubblico, in un'ottica di flessibilità e autonomia gestionale.