L'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche ha subito un ulteriore slittamento. Il divieto, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2024 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2025 con il decreto Milleproroghe, è stato ulteriormente esteso fino al 31 dicembre 2025.
Questa proroga permette ai professionisti sanitari – medici, odontoiatri e altre figure del settore – di continuare a emettere fatture in formato cartaceo o digitale non elettronico, garantendo la riservatezza dei dati dei pazienti. Il divieto era stato introdotto per motivi di tutela della privacy, impedendo l'invio automatico delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI).
Negli ultimi anni, l'Italia ha assistito a una significativa trasformazione nel panorama dei pagamenti digitali, con una crescente adozione di strumenti cashless da parte dei professionisti. Nel 2024, le "partite IVA" hanno registrato un aumento del 16,6% nelle transazioni digitali rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nel settore sanitario, questa crescita è stata più contenuta: i veterinari hanno segnato un incremento dell'8,2%, seguiti da medici e chirurghi con un +7,1%, e dai dentisti con un +6,3%. Lo scontrino medio digitale per gli odontoiatri si attesta a 198,4 euro, rendendoli la terza categoria con gli incassi digitali più elevati dopo consulenti legali/avvocati (205,7 euro) e agenti immobiliari (199,5 euro).
Per ora, il sistema di fatturazione sanitaria continuerà a funzionare secondo le regole attuali: i dati delle spese mediche vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la dichiarazione precompilata dei cittadini, senza la necessità di emettere fattura elettronica.
Il pagamento delle prestazioni sanitarie segue un iter preciso regolato dalla normativa vigente. Il cittadino, salvo esenzioni, corrisponde il compenso direttamente al professionista, che deve trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) entro le scadenze stabilite: per le spese sostenute nel primo semestre, la comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre; per quelle del secondo semestre, entro il 31 gennaio; mentre per le spese dal 1° gennaio, la trasmissione deve avvenire entro la fine del mese successivo alla prestazione. Il Sistema TS invia poi i dati all’Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili ai cittadini nella dichiarazione dei redditi precompilata, permettendo il calcolo delle spese sanitarie detraibili ai fini IRPEF.
L’emissione di una fattura tramite il Sistema Tessera Sanitaria non equivale automaticamente alla produzione di una fattura elettronica. I dati comunicati attraverso l’STS vengono utilizzati dalla Pubblica Amministrazione per la dichiarazione dei redditi dei professionisti sanitari. Attualmente, il medico fornisce le fatture ai pazienti in formato cartaceo, PDF o via email. La fatturazione elettronica non è obbligatoria neanche nel caso in cui il paziente rifiuti la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o quando la prestazione sanitaria includa sia spese mediche che accessorie. In quest’ultimo caso, il professionista deve distinguere chiaramente tra i costi strettamente sanitari e quelli aggiuntivi (AA), che riguardano servizi o optional non essenziali per il paziente.
Nel frattempo, gli operatori sanitari sono invitati a rimanere aggiornati sulle normative in evoluzione e a valutare soluzioni digitali per la gestione della fatturazione in vista delle future scadenze.
Queste modifiche impongono ai professionisti sanitari di aggiornarsi sulle nuove disposizioni e di adeguare i propri sistemi di fatturazione per garantire la conformità alle normative vigenti e la protezione dei dati dei pazienti.