Professione medica
Specializzandi
19/07/2024

Rimborsi ex specializzandi, da Cassazione novità sui ricorsi per le borse di studio 83-91

L’ordinanza della Corte di Cassazione 18344 del 4 luglio scorso ha sancito che insistere con le cause per avere quelle borse e gli interessi può configurare lite temeraria: non solo chi ricorre perde ma paga le spese di soccombenza

diritto martelletto

I termini di prescrizione per gli ex specializzandi sono scaduti. Gli allievi dei corsi post-laurea svolti tra 1983 e 1991, allora privati del diritto a percepire la borsa di studio, non possono ricorrere all’infinito contro lo stato italiano per ottenere il risarcimento. L’ordinanza della Corte di Cassazione 18344 del 4 luglio scorso ha sancito che insistere con le cause per avere quelle borse e gli interessi può configurare lite temeraria: non solo chi ricorre perde ma paga le spese di soccombenza. Così è accaduto con il “verdetto” della Suprema Corte su due diversi filoni di cause intentate a Roma da ex specializzandi che nel decennio 1983-91 non percepirono le borse, nel frattempo erogate in tutti gli altri stati membri dell’Unione europea in base alle direttive 362-363 del ’75 e soprattutto 76 del 1982. L’Italia per la cronaca ratificò la direttiva 76 con legge 257 nel 1991. Ma fino a quando si poteva ricorrere per vedersi riconosciute le borse?

Ancora negli anni Duemiladieci sono state promosse cause contro Presidenza del Consiglio e Ministeri di Università, Salute, Economia. Due cordate di ricorrenti sono state respinte gli anni scorsi dal Tribunale (2017) e dalla Corte d’Appello di Roma (2021) sulla base di un assunto: il 27 ottobre 1999 la legge 370 all’articolo 11 statuì che avevano diritto alla borsa i soli ex specializzandi beneficiari di sentenze irrevocabili emanate dai tribunali amministrativi regionali, i Tar. La sentenza della Corte d’Appello portata in Cassazione dai ricorrenti stabilisce appunto che la legge 370 segna la parola fine su chi può ricorrere ed entro quando. I dieci anni per proporre causa, come dicono anche le sentenze di Cassazione, scadono il 27 ottobre 2009. Oltre non si poteva andare. Per i ricorrenti della causa in questione, la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dal momento del pieno recepimento della direttiva UE 76/82, che nel 1999 non era avvenuto. Per la cronaca, letture ammesse in alcune sentenze farebbero partire la prescrizione da quando, con l’entrata in vigore della direttiva Bolkestein 36/05, il 20 ottobre 2007, fu abrogata l’ultima direttiva UE della serie sugli specializzandi, la numero 16 del 1993: quindi, vietato ricorrere da ottobre 2015. Altre letture più ardite mettono in dubbio persino il fatto che la prescrizione decorra perché non è semplice individuare la piena applicazione della direttiva 76/82, ormai abrogata. Ma la giurisprudenza ora seguita dalla Cassazione, attraverso una serie di sentenze emesse tra il 2014 e il 2022, ha chiarito che da dicembre 1982, anno d’entrata in vigore della direttiva 76, i medici specializzandi avevano diritto di ricevere le borse, e che dal momento in cui non ha pagato, lo stato italiano era indiscutibilmente, indubitabilmente, inopinabilmente inadempiente, dunque citabile al Tar, fino alla data-termine del 27 ottobre 2009.

La Corte ricorda che la direttiva UE 76/82 conteneva un allegato che imponeva agli stati membri di pagare gli specializzandi entro il 1982. Ergo nel 2009, anno di scadenza della prescrizione, i ricorrenti avrebbero dovuto sapere che lo stato italiano aveva violato un loro diritto, e aver fatto ricorso. Da ciò discende che la sentenza d’Appello del ’22 – di cui in più parti i ricorrenti chiedevano la censura – in realtà si attenne ai principi della Cassazione e non è attaccabile. Di più: “Ambedue i difensori degli odierni ricorrenti, al momento in cui proposero i rispettivi ricorsi, erano già risultati soccombenti in centinaia di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi. Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa grave se non con mala fede”. Ciò spiega la condanna inflitta ai ricorrenti sulla base dell’articolo 96, 3° comma codice di procedura civile, a pagare in solido una cifra che va da circa 8 mila euro per il primo gruppo fino a 15.255 euro per il secondo gruppo di cui 5 mila a favore della Presidenza del Consiglio convenuta nella lite temeraria. Più, per tutti, un contributo unificato pari alla spesa per il ricorso in Cassazione.

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