Gli psicologi non possono sostituire i medici nell’accertamento degli stati di infermità. Arriva il parere del Tar del Lazio che accoglie il ricorso della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per l’annullamento del DM 4 agosto 2023 n.109, sugli Albi dei CTU, nella parte che attribuisce agli psicologi competenze e specializzazioni proprie dell’area medica, e precisamente dell’area medico-legale. In particolare, la Fnomceo ha eccepito l’illegittimità del suddetto decreto nella parte che apre indebitamente agli psicologi l’accertamento di stati che il legislatore valuta, parlando di infermità e quindi di diagnosi, di competenza esclusiva del medico.
“Questa Federazione – scrive il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, in una Comunicazione rivolta a tutti i presidenti degli Ordini e delle Commissioni albo Odontoiatri - rileva che il risultato conseguito è motivo di soddisfazione per la professione tutta in quanto precipuamente finalizzato alla difesa dell'interesse generale a che non siano menomate le competenze dei medici, scongiurando lo sconfinamento degli psicologi in ambiti diagnostici riservati esclusivamente ai medici”. “Il giudice nella sua sentenza spiega che queste attribuzioni – dichiara Anelli - sono riservate ai medici e che diagnosticare una malattia è un'attività esclusiva della professione. Certo, il medico può avvalersi della collaborazione anche degli psicologi, ma la diagnosi rimane nelle competenze esclusive della professione medica”.