Ventidue articoli divisi in due provvedimenti: il decreto-legge con 7 norme e un disegno di legge di 15 che compongono il piano anti-liste di attesa.
Quest’ultimo, in particolare, che dovrà essere approvato in Parlamento, introduce misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie.
Le norme sintetizza la nota post Cdm prevedono, tra l'altro: misure per garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni sanitarie, evidenziando l'obbligo del medico curante di attribuire, nella propria prescrizione, la classe di priorità; l'istituzione del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Sngla), comprensivo di strutture, strumenti e competenze, volto a riunire in un unico organismo diverse funzionalità. Il Singla è governato da una Cabina di regia, presieduta dal ministero della Salute; il nuovo Registro delle segnalazioni, presso il ministero della Salute, che i cittadini possono utilizzare per segnalare disservizi in materia di prestazioni sanitarie; la possibilità per Regioni e Province autonome di aumentare, entro un limite massimo, il limite di spesa ai fini dello smaltimento delle liste d'attesa e di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive per valorizzare le professionalità dei dirigenti sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione.
Inoltre, deroghe per l'avvalimento degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato e l'incremento delle retribuzioni orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico; la messa 'a regime' della possibilità, per i medici specializzandi, di assumere, su base volontaria e fuori dal periodo di formazione, incarichi libero professionali per i servizi di emergenza del Servizio sanitario nazionale, per un periodo di 12 ore settimanali (in luogo delle attuali 8); una deroga per consentire alle Regioni e agli enti del Ssn il reclutamento del personale sanitario dirigenziale e non, con contratto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa; interventi sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, prevedendo che tali limiti siano rideterminati nei seguenti valori: di 4 punti percentuali per l'anno 2025 e di 5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026. Si precisa che le risorse sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso, inserite nella rete di emergenza.
Nel testo del Ddl è inoltre prevista: la possibilità, per le aziende ospedaliere universitarie che non possono far fronte alle esigenze assistenziali con l'organico funzionale di tipo universitario, di stipulare contratti con il personale medico o sanitario anche con contratti a tempo indeterminato, oltre che a tempo determinato; la possibilità, nell'ambito dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie del Servizio sanitario nazionale, di dispensare anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; l'estensione delle misure di premialità già previste a favore di determinate Regioni anche a quelle che garantiscono il rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei Livelli essenziali di assistenza; la corresponsione di un incremento della retribuzione di risultato fino al 10% per i direttori generali delle Asl, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn, a seguito del raggiungimento degli obiettivi, e specifiche misure sanzionatorie in caso di mancato raggiungimento di quelli annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa.
Infine: l'autorizzazione alla spesa di 60 milioni di euro annui dal 2026, per un triennio, per interventi nel campo della salute mentale e finalizzati al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute mentale regionali, al reinserimento dei pazienti con disturbi mentali, alla presa in carico di soggetti con disturbi mentali e della nutrizione alimentare; la deroga ai limiti di assunzione previsti per il personale che opererà per l'attuazione degli obiettivi; l'istituzione della Scuola nazionale dell'Alta Amministrazione sanitaria, che dovrà provvedere alla formazione dei dirigenti e dei direttori sanitari.