Professione medica
Milleproroghe
15/02/2024

Milleproroghe, Fnomceo: lo scudo legale non basta. Serve nuova legge

Il Presidente Fnomceo Filippo Anelli, pur ringraziando il ministro della Salute punta su una legge organica sulla responsabilità professionale

parlamento emiciclo

Lo scudo penale introdotto nel Milleproroghe per il personale sanitario piace agli Ordini ed alle Società scientifiche. In poche righe, infatti, estende alle situazioni emergenziali degli ospedali italiani, in perenne carenza di operatori, la tutela legale concessa due anni fa a fronte delle condizioni precarie in cui i sanitari operavano vaccinando contro il Covid e soprattutto assistendo i malati in pandemia. Il dispositivo in realtà lascia ampia discrezionalità ai giudici. Sono loro a valutare di volta in volta se le condizioni di lavoro, le risorse “umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare”, il contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi, il minor grado di esperienza e conoscenze possedute dal personale neoassunto rientrino nella fattispecie dell’articolo 590 sexies del Codice Penale ed evitino la sanzione al camice. Perciò il Presidente Fnomceo Filippo Anelli, pur ringraziando il ministro della Salute e parlando di “prima, importante risposta” di istituzioni attente “alla situazione drammatica in cui versa il Servizio sanitario nazionale”, punta ora su una legge organica sulla responsabilità professionale, “che metta in primo piano la sicurezza delle cure". Appunto, la legge sulla quale sta lavorando la Commissione sulla responsabilità professionale dei medici istituita dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e presieduta dal magistrato Adelchi d'Ippolito. Il collegio, che ha girato gli ordini provinciali, emanerà un primo documento ad aprile. Anelli auspica che in quel passaggio si realizzi la parte dove la legge 24/2017 tratta di sicurezza delle cure e risk management. Il servizio sanitario e chi ci lavora, è la posizione di Anelli, hanno due obiettivi: da un lato, scoraggiare le cause 'temerarie' («quelle che, nel penale, partono con una denuncia immotivata al medico e finiscono nel 90% dei casi in un'assoluzione»); dall’altro ridurre il rischio clinico utilizzando l'Audit, diffondendo le buone pratiche ed imparando dai 'quasi errori' –gli eventi che avrebbero potuto determinare conseguenze avverse che invece non sono avvenute, e che vanno considerati come «lezioni gratuite al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema organizzativo in ambito sanitario». Al medico in particolare urge disporre di «un'area di non punibilità che restituisca la serenità dell'affidarsi alla propria autonomia professionale agevolando il perseguimento di una garanzia effettiva del diritto costituzionale alla salute».

Che ci siano movimenti preparatori ad una revisione della legge Gelli Bianco lo testimonia un documento dei ginecologi, firmato dai presidenti delle società scientifiche Sigo Antonio Chiàntera ed Aogoi Vito Trojano, e dagli avvocati Vania Cirese (penalista) e Sabino Laudadio (civilista) che formula proposte come il divieto di duplicazione dei processi: se il processo penale cui il medico è sottoposto termina con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza assolutoria, il paziente o i suoi eredi non possono adire il giudice civile per la stessa vicenda clinica. Si chiede anche la depenalizzazione della colpa lieve e lo stop a sentenze che compensano le spese anche quando il medico è prosciolto. Ma il documento fa il punto soprattutto il punto su alcuni “flop” della legge. In particolare, le vie stragiudiziali quali Accertamento tecnico preventivo e mediazione non evitano i processi. Anzi, complice l’assenza di un decreto attuativo posto a facilitare i percorsi, sembrano trasformarsi in passaggi burocratici pre-processo. Infatti, se l’esito dell’ATP è sfavorevole all’azienda, questa risarcisce il paziente, invia gli atti alla Corte dei Conti, e pone il risarcimento erogato a carico del medico, contro cui si istaura il giudizio contabile per danno erariale e colpa grave. Se al contrario l’esito dell’ATP è sfavorevole al ricorrente, quest’ultimo può sempre adire il giudice civile. Quanto alla mediazione, «nella maggioranza dei casi si conclude con esito negativo: le parti si incontrano in presenza dei legali ma senza i consulenti tecnici, né esame della documentazione. “Trattandosi di controversie basate su prove tecniche, il fallimento dell’incontro è assicurato”. In alternativa, Sigo ed Aogoi propongono una via sostitutiva del procedimento giudiziario: i pazienti potrebbero adire nelle rispettive regioni delle commissioni di valutazione sinistri sanitari guidate da un magistrato che svolgono l’iter di accertamento e determinano eventuali risarcimenti la cui copertura sarebbe a carico dell’assicurazione di medico o struttura, senza possibilità di rivalsa. Questa scelta determinerebbe l’automatica rinuncia al contenzioso giudiziario. Sigo ed Aogoi sottolineano infine, tra le situazioni stigmatizzate dal Consiglio Nazionale Forense in cui alcuni legali tendono ad acquisire clienti rimarcando a pazienti o familiari vantaggi economici per i giudizi contro i camici, anche casi in cui il legale non solo promette “zero spese” ma si spinge a sostenere gli oneri del ricorso (Litigation Funding), inclusi magari perizie o spesa in caso di soccombenza, e in cambio chiede al ricorrente di riconoscergli tra il 15 ed il 50% delle somme ottenute in caso di risarcimento.

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