Dal 21 aprile non è più obbligatorio conservare le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati con Pos. La novità è contenuta nella legge di conversione del decreto Pnrr n. 19/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 ed entrata in vigore il giorno successivo. La semplificazione interessa imprese e professionisti, compresi studi medici, ambulatori e attività sanitarie private che utilizzano pagamenti elettronici.
La misura è prevista dall’articolo 8 del provvedimento. Dopo il voto di fiducia alla Camera del 9 aprile e l’approvazione definitiva del Senato del 15 aprile, la norma è ora operativa e modifica la gestione documentale delle transazioni effettuate con carta di credito, di debito o prepagata.
Il comma 1 dell’articolo 8 stabilisce che non sarà più necessario conservare lo scontrino di ricevuta rilasciato dal terminale Pos dopo il pagamento. La prova dell’operazione potrà essere fornita attraverso la documentazione bancaria, anche in formato digitale.
Diventano quindi validi, ai fini probatori, i documenti elaborati da banche e intermediari finanziari, compresi gli estratti conto disponibili tramite home banking o applicazioni digitali. Restano invece disciplinati dalle regole ordinarie fatture e scontrini fiscali, che continuano a mantenere la propria funzione fiscale.
La norma riconosce valore alle comunicazioni bancarie trasmesse ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico bancario, equiparandole alle ricevute Pos.
La sostituzione della ricevuta cartacea non opera automaticamente in ogni caso. L’estratto conto deve consentire l’identificazione analitica di ciascuna operazione e riportare i dati essenziali della transazione. In mancanza di questi requisiti, resta l’obbligo di conservare le ricevute rilasciate dal terminale Pos. Gli istituti bancari dovranno quindi adeguare la documentazione, se necessario.
Per medici liberi professionisti, poliambulatori e strutture sanitarie private la misura può tradursi in una riduzione degli oneri amministrativi legati all’archiviazione cartacea, con minori esigenze di spazio e minori rischi di deterioramento dei documenti.
Durante l’esame parlamentare era stato presentato anche un emendamento per introdurre lo scontrino digitale come modalità ordinaria, con stampa cartacea solo su richiesta del cliente. La proposta non è stata approvata e la disciplina resta limitata alla conservazione delle ricevute Pos.