Alla luce della ratio che ispira la normativa di riferimento, deriva che lo svolgimento di libera attività professionale, espressamente ammesso per i medici in formazione a tempo parziale, non è astrattamente in grado di pregiudicare il raggiungimento di un livello qualitativo della formazione, equivalente a quello conseguibile mediante il corso a tempo pieno, che pure è richiesto per il corso di formazione a tempo parziale, rivelandosi dunque eccessiva e in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità la scelta, fatta propria dall’Amministrazione regionale nel bando impugnato in prime cure, di vietare in modo assoluto tale possibilità ai medici che frequentino il corso a tempo pieno e di sanzionare con l’espulsione dal percorso formativo il medico che abbia svolto tale attività.( Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)