Il datore di lavoro o l’Inps possono richiedere una visita medica domiciliare di controllo nei confronti dei lavoratori in malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori. La visita è effettuata dal medico fiscale per verificare l’inabilità temporanea al lavoro, cioè accertare se il lavoratore è ancora ammalato o se può riprendere l’attività lavorativa.
Un vademecum diffuso dai rappresentanti dei medici fiscali richiama alcune indicazioni operative legate al certificato di malattia e alla reperibilità del lavoratore durante il periodo di prognosi.
Uno degli aspetti principali riguarda l’indirizzo indicato nel certificato. Il lavoratore deve verificare che sia riportato correttamente il luogo in cui si trova durante la malattia. Può accadere infatti che nel certificato venga inserito un indirizzo non aggiornato oppure che il lavoratore trascorra il periodo di malattia in un luogo diverso dalla propria residenza, ad esempio presso un familiare.
In questi casi è necessario indicare con precisione il luogo di reperibilità, perché il medico fiscale effettua la visita all’indirizzo riportato nel certificato. Se l’indirizzo non è aggiornato o non è corretto, il lavoratore rischia di risultare irreperibile al controllo.
Il vademecum ricorda inoltre che eventuali cambi di residenza non vengono comunicati automaticamente al medico o al datore di lavoro. Spetta quindi al lavoratore aggiornare i dati per evitare problemi durante i controlli domiciliari.
Tra gli elementi pratici da verificare rientra anche la presenza del numero civico e l’indicazione corretta del nominativo sul citofono o sulla cassetta postale. Il medico fiscale deve poter individuare l’abitazione e citofonare direttamente al lavoratore. Se sul citofono è indicato soltanto il numero dell’interno, è opportuno riportarlo anche nel certificato.
Secondo le indicazioni contenute nel documento, il medico fiscale non può citofonare a più abitazioni per chiedere informazioni sul lavoratore, anche per evitare possibili violazioni della privacy. Inoltre, non può accedere a proprietà private senza autorizzazione, normalmente concessa tramite citofono.
Particolare attenzione deve essere prestata anche ai casi in cui l’abitazione si trovi in vie nuove o poco identificabili sulle mappe digitali. In queste situazioni è utile fornire indicazioni aggiuntive che consentano al medico fiscale di raggiungere l’indirizzo indicato.
Il documento ricorda infine che l’esito di “sconosciuto” o “irreperibile” durante una visita fiscale può comportare, se confermato, la perdita del diritto alla prestazione previdenziale di malattia per l’intero periodo di prognosi.