Il consenso alla procreazione medicalmente assistita non può essere più revocato dopo la fecondazione dell'ovulo. A stabilirlo sono le previsioni delle nuove linee guida del ministero della Salute sulla Pma, pubblicate in Gazzetta Ufficiale e che chiariscono alcune misure della legge 40/2004. I cambiamenti nascono dopo le pronunce della Corte costituzionale del 2023 e della Cassazione nel 2019. L’aggiornamento delle precedenti linee sostituisce il decreto del 2015.
Dopo la fecondazione assistita dell'ovulo, in sintesi, il consenso alla Pma non può essere revocato. La donna, quindi, può richiedere l’impianto dell'embrione anche in caso di decesso o separazione dal partner. "Deve essere rappresentato che - si legge - dopo la fecondazione assistita dell'ovulo, il consenso alla Pma non può essere revocato e la donna può richiedere l'impianto dell'embrione anche se il partner sia deceduto (Cass., 15 maggio 2019, n. 13000) ovvero sia cessato il loro rapporto (Corte costituzionale, n. 161/2023)".
"L'accesso alla Pma - sottolineano le linee guida - è esteso alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, nonché a coppie siero discordanti portatrici di patologie infettive, quali Hiv, Hbv, Hcv, nelle quali l'elevato rischio di infezione configura di fatto una causa ostativa alla procreazione; a coppie in cui uno o entrambi i partner siano ricorsi in passato alla crioconservazione dei propri gameti o tessuto gonadico per preservazione della fertilità".