
Primo ok del Senato alla legge sulla concorrenza con 180 sì, 26 no e un astenuto dopo l'intesa di maggioranza sulle gare per l'assegnazione delle concessioni balneari (rinviate a decreti attuativi), ora il provvedimento (AS 2469) va in seconda lettura alla Camera e poi tornerà in Senato in terza lettura. L'ok alla legge è atteso tra fine luglio e primi di agosto. In Sanità le norme interessano in primo luogo revisione dei modelli di accreditamento e convenzionamento di strutture private con il servizio sanitario e selezione dei dirigenti; quindi, prontuario farmaceutico ed emoderivati. I primi due articoli interessano altrettanti obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Convenzioni Ssn-privati - L'articolo 13 consente di accreditare nuove strutture o nuove attività in strutture preesistenti in base a quattro criteri: qualità del servizio offerto; volumi di prestazioni svolte che non devono superare quelli chiesti dalla regione; attività eventualmente già fatta; raggiungimento di obiettivi di sicurezza. I privati da convenzionare vanno individuati con procedure trasparenti, eque e non discriminatorie. Le regioni devono pubblicare un bando con criteri oggettivi di selezione, che valorizzi in primis la qualità delle prestazioni. La selezione, periodica, tiene conto della programmazione sanitaria regionale e di esigenze di razionalizzazione della rete. Gli enti convenzionati devono pubblicare bilanci ed esiti quali- quantitativi dell'attività svolta. Inoltre, devono alimentare il fascicolo sanitario. Il Ministero della salute monitorerà le attività svolte dai fondi integrativi del Ssn e da enti, casse e società di mutuo soccorso che gli invieranno periodicamente dati su numero e tipologie dei propri iscritti, beneficiari e prestazioni offerte, siano esse sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali.
Selezione dei dirigenti - Le nomine dei primari, all'articolo 21, oggi sono decise da un collegio i cui componenti sono sorteggiati da elenchi cui afferiscono direttori di struttura complessa di ogni regione, ma che spesso è composto da primari della stessa regione in cui sorge l'azienda che bandisce il concorso. La commissione presenta una terna di candidati idonei. Da qui il direttore generale aziendale pesca il vincitore, e può nominare anche chi non ha conseguito il miglior punteggio. Il nuovo testo prevede che almeno 2 componenti su 3 nella commissione vengano da regioni diverse (a presiedere, il più "anziano") e che il DG nomini il candidato cui la commissione ha assegnato più punti sulla base dell'analisi comparativa dei cv, dei titoli professionali, dei volumi d'attività svolta, dell'aderenza alla richiesta e di un colloquio. Nei reparti a direzione universitaria la nomina spetta al DG d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento competente, o, se c'è, la struttura di raccordo interdipartimentale. Profilo del dirigente, cv dei candidati, criteri di attribuzione del punteggio, graduatoria dei candidati e relazione della commissione vanno pubblicati sul sito dell'azienda prima della nomina. L'articolo 22 getta le basi per una formazione manageriale in sanità pubblica istituendo il masteruniversitario di II livello in organizzazione e gestione sanitaria. Il diploma vale da attestato, ma ciò va prima riconosciuto dalle singole regioni.
Medicinali e Ssn - Si supera l'obbligo per il grossista di detenere almeno il 90% dei medicinali autorizzati in commercio (AIC), inclusi gli omeopatici. Al suo posto, si introduce l'obbligo di tenere un assortimento conforme alle esigenze del territorio, esigenze che sarà la Regione a valutare sulla base di criteri dettati da Aifa. Il nuovo obbligo non si applica ai medicinali non rimborsati dal Ssn, di cui però il farmacista può rifornirsi da altro grossista. L'articolo 15 doveva abolire la norma della legge Balduzzi del 2012 che subordina l'inserimento dei generici in Prontuario alla scadenza del brevetto ed eventualmente anche del certificato di protezione complementare ma un nuovo emendamento di maggioranza lascia inalterata la situazione attuale: è l'Agenzia del farmaco a valutare l'eventuale copertura brevettuale residua una volta completate dal produttore le procedure per ottenere il rimborso Ssn. L'articolo 16 riguarda farmaci in attesa di definizione del prezzo. Se un farmaco è di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e l'Aifa lo autorizza in commercio ma il produttore tarda a chiederne l'inserimento in prontuario, entro 30 giorni dall'autorizzazione l'Aifa allinea il prezzo del medicinale al prezzo più basso nell'ATC.
Emoderivati - Con legge 219/2015 l'Italia ha vietato di usare prodotti non donati ma messi in vendita da individui. Per l'Unione Europea dettavamo requisiti troppo stringenti. Ora il nostro paese può mantenere l'obbligo di donare il plasma anziché venderlo, ma va messo a disposizione di tutte le imprese, sia italiane, sia straniere di paesi dove la vendita di sangue è consentita. Le regioni devono stipulare apposite convenzioni con tali imprese. E' inoltre compatibile con la gratuità della donazione il rimborso delle spese sostenute dal donatore o altre forme di ristoro quali: esame del sangue gratuito, piccoli omaggi, spuntino, buono pasto, corresponsione del guadagno giornaliero non incassato, congedi speciali per l'assenza da lavoro nel settore pubblico. Gli emoderivati prodotti in Italia restano destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Di tutti i passaggi del plasma va tenuta documentazione segnalando la regione di provenienza.