Confermato il diritto di un infermiere a ricevere l’integrazione economica di un premio incentivo legato all’emergenza sanitaria del 2020. Il contenzioso nasce dalla decisione dell'azienda sanitaria di decurtare l'imposta IRAP e gli oneri datoriali dalle somme destinate ai lavoratori, riducendo l'importo finale dei compensi stabiliti dagli accordi regionali.
I giudici hanno stabilito che tali tributi gravano esclusivamente sul datore di lavoro e non possono essere traslati sui dipendenti, i quali hanno diritto a percepire il bonus al lordo delle sole tasse personali.
La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'amministrazione, ribadendo che i parametri economici fissati per i turni in fascia A devono essere rispettati senza tagli unilaterali. Questa decisione sottolinea l'illegittimità di interpretazioni aziendali che tentano di far ricadere i costi fiscali dell'ente sulla retribuzione accessoria del personale sanitario.
(avv.ennio grassini- www.dirittosanitario.net )