Diritto sanitario
Sentenza
17/04/2026

Monitoraggio fetale, la Cassazione conferma la responsabilità dell’ostetrica per mancata allerta

Il fulcro del giudizio riguarda la responsabilità concorrente dell'ostetrica rispetto al ginecologo, basata sulla sua autonomia professionale

diritto martelletto

Il caso trae origine dal decesso di una neonata avvenuto per grave asfissia da sofferenza perinatale. La madre era stata ricoverata per indurre il travaglio mediante ossitocina. Durante il pomeriggio e la serata, l'ostetrica di turno aveva monitorato la paziente, annotando nel diario ostetrico la regolarità del battito cardiaco fetale alle ore 20:40 e 21:10. Tuttavia, i tracciati cardiotocografici presentavano, già dalle ore 20:37, segni "francamente patologici" (decelerazioni ripetitive e variabilità ridotta) che avrebbero dovuto imporre l'immediata allerta del medico e l'esecuzione di un parto cesareo. Solo alle 21:42, rilevata una bradicardia, l'ostetrica cercava il medico, ma la situazione era ormai compromessa. La bambina nasceva in arresto cardiorespiratorio, con due giri di funicolo attorno al collo, morendo la mattina seguente nonostante le manovre rianimatorie.

Profili di diritto oggetto d'analisi

Il fulcro del giudizio riguarda la responsabilità concorrente dell'ostetrica rispetto al ginecologo, basata sulla sua autonomia professionale nel monitoraggio del travaglio. L'analisi si è concentrata sulla sussistenza del nesso causale (giudizio controfattuale: se l'ostetrica avesse allertato tempestivamente il medico, il cesareo avrebbe salvato la neonata?) e sull'inapplicabilità della causa di non punibilità per colpa lieve, data la gravità della svista diagnostica su un tracciato palesemente alterato.

Argomenti espressi dal Giudice

• Utilizzabilità dell'esame autoptico senza previo avviso all'indagato (Art. 360 c.p.p.) - RIGETTATO Il Giudice ha stabilito che l'avviso per l'accertamento tecnico irripetibile è dovuto solo se risultano già indizi di reità a carico di un soggetto determinato al momento del conferimento dell'incarico. Nel caso di specie, la posizione dell'ostetrica è emersa solo dopo l'analisi dei tracciati e la comprensione delle cause del decesso tramite l'autopsia stessa (Sez. 4, n. 20093 del 28/01/2021, Rv. 281175 - 01).

• Autonomia professionale dell'ostetrica e obbligo di garanzia - ACCOLTO Nonostante la struttura gerarchica ospedaliera, l'ostetrica gode di piena autonomia professionale e ha l'obbligo specifico di monitorare il tracciato e allertare il medico in caso di anomalie (Legge n. 42 del 1999; D.M. n. 740 del 1994). La sua subordinazione non esclude la responsabilità per la mancata diagnosi di una sofferenza fetale macroscopica.

• Sussistenza del nesso di causalità e giudizio controfattuale - ACCOLTO Il Giudice ha ritenuto che, se la sofferenza fosse stata rilevata alle 20:37 (momento dell'alterazione del tracciato), l'attivazione della sala operatoria avrebbe permesso l'estrazione del feto entro le 21:07, evitando l'asfissia irreversibile con elevata probabilità logica.

• Inapplicabilità dell'esimente ex art. 590-sexies c.p. (Colpa grave per imperizia) - ACCOLTO L'errore è stato qualificato come imperizia grave. La causa di non punibilità opera solo per colpa lieve nell'esecuzione di linee guida adeguate. Non aver riconosciuto un tracciato "francamente patologico" per oltre un'ora, data l'esperienza dell'operatrice, integra una colpa non scusabile (Sezioni Unite n. 8770 del 2017).

L'istruttoria si è basata su:

• Perizia collegiale e consulenze tecniche: Hanno confermato che il tracciato era patologico dalle 20:37.

• Diario ostetrico: Documento fondamentale che ha provato la presenza dell'ostetrica e le sue errate annotazioni di "normalità" dei battiti.

• Esame autoptico e istologico: Ha evidenziato segni di sofferenza fetale prolungata (presenza di meconio nei polmoni e congestione parenchimale), smentendo la tesi difensiva di un evento acuto e imprevedibile legato solo al cordone ombelicale.

• Emogasanalisi: Eseguita 10 minuti dopo la nascita, confermava una severa acidosi metabolica coerente con una sofferenza protratta.

Principio di diritto:

L'ostetrica ha l'obbligo di sorveglianza diretta del monitoraggio cardiotocografico e deve informare prontamente il ginecologo di qualsiasi anomalia; la mancata diagnosi di un tracciato macroscopicamente patologico configura imperizia grave, escludendo l'applicazione di cause di non punibilità legate alla colpa lieve.

ALERT OPERATIVO: OBBLIGO DI MONITORAGGIO ATTIVO E TEMPESTIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE MEDICA

Destinatari: Personale Ostetrico, Ginecologi, Direzioni Sanitarie.

Protocollo di prevenzione: L'autonomia professionale dell'ostetrica (L. 42/99) impone un monitoraggio "uno a uno" nei parti indotti con ossitocina, con l'obbligo inderogabile di interpretare correttamente i segnali di sofferenza fetale strumentale.

L'errore nella lettura di un tracciato cardiotocografico palesemente alterato (es. decelerazioni ripetitive) non è mai qualificabile come "colpa lieve", rendendo inapplicabili le tutele dell'art. 590-sexies c.p. In presenza di anomalie, l'operatore deve allertare immediatamente il medico e predisporre la sala operatoria: ogni ritardo superiore ai 15-20 minuti nella diagnosi di sofferenza fetale può determinare la responsabilità penale per omicidio colposo in caso di esito infausto.

Nota bene: Eventuali carenze organizzative della struttura non esonerano l'operatore dal dovere di diligenza nella visione e interpretazione dei dati clinici acquisiti.

Link alla Sentenza : https://www.dirittosanitario.net/newsdett.php?newsid=6219

Avv. Ennio Grassini

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