Dal 16 marzo 2026 è entrato a regime il sistema attuativo della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale sanitaria. Con la fine della fase transitoria prevista dal decreto attuativo del 15 dicembre 2023 (n. 232), diventano pienamente operativi gli obblighi su coperture assicurative, gestione del rischio clinico e responsabilità civile.
Per i medici cambia soprattutto il quadro operativo. Di seguito i punti essenziali.
L’obbligo di copertura assicurativa, già previsto dalla legge Gelli-Bianco, diventa effettivo.
Le polizze devono rispettare requisiti minimi e massimali definiti, proporzionati al rischio e alla tipologia di attività svolta.
Per il medico questo implica la necessità di verificare che la propria copertura sia conforme ai nuovi parametri. In assenza di adeguamento, il rischio è che il risarcimento ricada direttamente sul patrimonio personale.
Dal 16 marzo i contratti di responsabilità civile devono essere allineati ai nuovi requisiti.
La mancata conformità, secondo quanto riportato, può incidere:
• sulla posizione difensiva in caso di contenzioso
• sull’assetto complessivo della responsabilità tra professionista e struttura
Il nuovo assetto rafforza gli strumenti organizzativi già previsti dalla normativa.
Le strutture devono dotarsi di:
• un Comitato valutazione sinistri
• una relazione annuale sul rischio sanitario
Per i medici questo significa operare in un sistema più strutturato di analisi degli eventi avversi, con un passaggio da una gestione reattiva del contenzioso a una gestione preventiva del rischio.
Sul piano civile, è prevista la possibilità per il paziente di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione.
Il risarcimento può quindi essere richiesto senza attendere una condanna del medico o della struttura. Questo rafforza il ruolo delle coperture assicurative nel sistema.
La rivalsa economica da parte della struttura nei confronti del professionista è limitata ai casi di colpa grave o dolo.
Il criterio è indicato come strumento per contenere gli effetti della medicina difensiva.
Resta confermata la responsabilità penale limitata alla colpa grave quando il professionista si attiene a linee guida e buone pratiche.
È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale per gli operatori sanitari in contesti emergenziali caratterizzati da carenze organizzative o elevata pressione assistenziale.
Il sistema si concentra sul piano civile e sulla gestione del rischio.
Per i medici, il cambiamento riguarda soprattutto:
• la centralità delle coperture assicurative
• l’inserimento in modelli organizzativi di gestione del rischio
• il riequilibrio tra responsabilità individuale e ruolo della struttura
Il contenzioso sanitario resta rilevante e con impatto economico significativo, ma il nuovo assetto punta a spostare l’attenzione dalla gestione del danno alla prevenzione del rischio.