Un agente titolare di un’esclusiva territoriale rivendica le provvigioni per forniture sanitarie effettuate a un ospedale pubblico a seguito di una gara d’appalto vinta dalla sua mandante. L'azienda si oppone, sostenendo che nelle procedure a evidenza pubblica l’apporto promozionale dell’agente sia ininfluente, poiché l’aggiudicazione dipenderebbe esclusivamente dall'offerta più vantaggiosa.
Il nucleo di diritto risiede nell'applicabilità della provvigione indiretta agli affari conclusi tramite gare pubbliche e nella definizione del nesso di causalità tra l’attività dell'agente e il profitto aziendale. Resta inoltre da chiarire se il diritto al compenso possa estendersi alle forniture richieste dopo la fine del mandato, se derivanti da un’aggiudicazione ottenuta in costanza di rapporto: fin dove si spinge il concetto di termine ragionevole per le provvigioni postume?. Un interrogativo che ridefinisce i confini tra l'autonomia delle parti e la rigidità degli acquisti pubblici.(Avv. Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net)