 
        Le farmacie non possano erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito di locali esterni del tutto distaccati dalla farmacia
L’espressione -spazi dedicati e separati dagli altri ambienti- contenuta nel d.m. 16 dicembre 2010 non può che essere riferita a locali interni alla farmacia, visto che la possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia per le prestazioni in questione, non trovando alcun riscontro normativo nell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 153 del 2009 (al di fuori della tassativa eccezione di cui al comma 2 lett. e-quater, relativa ai vaccini anti sars-cov2 ed antinfluenzali, oltre che ai c.d. tamponi, che possono essere erogati in aree, locali o strutture anche esterne), deve ritenersi priva di copertura legislativa, e pertanto insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)