"La Corte di Cassazione ha tolto le ultime speranze alle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale che erano in contenzioso con l'Enpam: con un'ordinanza delle Sezioni unite civili, infatti, la Corte ha stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar, ma al giudice civile. La questione è stata cioè definitivamente rimessa ai Tribunali ordinari, che già a Roma, Milano, Catania, Brescia e Torino si sono espressi complessivamente con sette sentenze, tutte favorevoli all'Enpam". Lo specifica l'Ente di previdenza dei medici e dei dentisti (Enpam), in una nota. "Sopravviveva - si legge - un'unica sospensiva del Tar del Lazio, che ora è definitivamente priva di valore anche per la società che l'aveva ottenuta: la questione riguardava il nuovo contributo Enpam del 4% dovuto alla gestione previdenziale dei medici e odontoiatri specialisti esterni. Sebbene, ad oggi, la maggior parte delle strutture private accreditate con il Ssn abbia pagato il dovuto, la decisione della Cassazione rappresenta un segnale inequivocabile per quelle che non si sono ancora messe in regola", recita la nota della Cassa dei professionisti. "La Cassazione è, comunque, andata oltre la specifica questione contributiva dell'Enpam. "La controversia" che ha "ad oggetto diritti e obblighi riferibili ai rapporti previdenziali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario", hanno affermato espressamente le Sezioni unite.