I singoli pagamenti eseguiti dall'ASL alle farmacie integrano adempimenti parziali di quell'unico rapporto e perciò, in base al criterio legale dettato dall'art. 1194, comma 2, c.c., non possono essere dal debitore-ASL imputati in conto capitale senza il consenso del creditore-farmacia; le prestazioni rese continuativamente da una farmacia in favore del Servizio Sanitario Nazionale non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unico rapporto, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla stessa ASL in esecuzione dell'accordo collettivo trasfuso nel D.P.R. n. 371/1998. ( avv. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net )