Il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle soppresse USL mediante successione a titolo particolare in tali pregresse situazioni giuridiche, va identificato nella Regione, mentre la creazione delle Gestioni Liquidatorie già "Gestioni a stralcio" -che risponde alla necessità, di carattere amministrativo-contabile, di tenere distinta la pregressa situazione debitoria degli enti disciolti dalle obbligazioni contratte nello svolgimento dell'attività imputabile alle nuove A.S.l - consente non solo di circoscrivere la funzione istituzionale (la stessa ragion d'essere) delle Gestioni Liquidatorie all'attività di accertamento, ricognizione e liquidazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi in capo alle U., ma anche di affermare che tale attività viene svolta nell'esclusivo interesse della Regione, ente in cui si identifica il successore ex lege nella situazione passiva oggetto dell'attività di liquidazione. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net )