L'ANAC ha confermato che l'ASL è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in quanto ente pubblico, e che le norme di incompatibilità si applicano anche ai dirigenti delle ASL, a prescindere dalla loro posizione specifica all'interno dell'ente. Il dirigente in questione possedeva la capacità di impegnare l'ente verso l'esterno e di gestire risorse e personale, elementi che giustificano l'applicazione delle norme di incompatibilità. Ha sottolineato che le funzioni dirigenziali comportano responsabilità di amministrazione e gestione, e che l'incarico di "Responsabile della UOS Formazione" rientra tra quelli soggetti a tali normative, poiché implica decisioni che influenzano l'operato dell'ente. Ne consegue che non vi sono dubbi in ordine alla riconducibilità dell’incarico di cui trattasi nell’ambito degli incarichi di cui all’art. 1, co. 1, lett. j), del d. lgs. n. 39/2013 e, conseguentemente, nel perimetro applicativo del suo successivo art. 12, comma 3, lettera b).
(dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net )