Secondo il ricorrente, dopo l’entrata in vigore della novella che ha previsto una graduatoria vincolante per il Direttore generale, la procedura in questione avrebbe assunto i connotati di un concorso pubblico, con conseguente radicamento della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.
In realtà le modifiche introdotte con la L. n. 118/2022 non hanno mutato la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa sicché la procedura selettiva, anche dopo la novella, continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario in applicazione della norma citata, come costantemente interpretata della giurisprudenza. (avv. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net)