Sottopostasi a un intervento di lifting cervico-facciale e a una successiva revisione, una paziente ha riportato un'estesa necrosi cutanea nelle regioni pre-auricolare e laterocervicale con cicatrici permanenti, incontinenza salivare ed esiti ansiosi. Promosso un giudizio civile di responsabilità contrattuale nei confronti del chirurgo e della clinica, la ricorrente ha domandato la risoluzione del contratto, la restituzione dei compensi e il risarcimento dei danni alla salute e da difetto di consenso informato. Il Tribunale ha accertato la responsabilità solidale del medico e della struttura per colpa grave nell'esecuzione della tecnica operatoria. Accogliendo la domanda, il Giudice ha pronunciato la risoluzione contrattuale ex art. 1455 c.c., condannando i convenuti alla restituzione del corrispettivo e al risarcimento del danno biologico differenziale e del danno morale. Ha invece rigettato il danno da autodeterminazione per assenza di prova del pregiudizio concreto. In sede di garanzia, la decisione ha dichiarato la nullità della clausola claims made priva di periodo postumo e della clausola di esonero per colpa lieve, integrando la polizza con un'ultrattività biennale, pur escludendo dalla manleva l'obbligo restitutorio dei compensi.(Avv.Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net )
GLOSSARIO ESSENZIALE
Danno biologico differenziale: La quota di invalidità permanente risarcibile calcolata sottraendo dall'invalidità complessiva accertata quella che sarebbe comunque residuata ad un intervento eseguito a regola d'arte.
Clausola claims made: Pattuizione assicurativa che subordina l'operatività della copertura alla circostanza che la richiesta risarcitoria del terzo pervenga all'assicurato durante il periodo di efficacia della polizza.
Ultrattività (sunset clause): Periodo successivo alla scadenza della polizza entro il quale la garanzia rimane efficace per richieste risarcitorie relative a fatti verificatisi durante la vigenza del contratto.
Contratto di spedalità: Contratto atipico a prestazioni corrispettive che si perfeziona tra paziente e struttura sanitaria, in forza del quale la clinica risponde anche dell'operato dei medici ausiliari ex artt. 1218 e 1228 c.c..
Manleva: Obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali di una condanna risarcitoria verso terzi.