La Commissione nazionale per la formazione continua ha definito le regole applicabili ai professionisti sanitari che si cancellano o si reiscrivono all’Ordine nel corso dell’anno, introducendo il 30 giugno come data unica di riferimento per l’obbligo ECM. Le nuove disposizioni sono contenute nella delibera n. 5/2025, approvata nelle sedute del 20 novembre 2025.
Il provvedimento interviene su un ambito finora privo di una soglia temporale chiara, chiarendo in quali casi l’obbligo formativo per l’anno in corso venga meno o, al contrario, resti valido.
In base alla delibera, in caso di cancellazione dall’albo, l’obbligo ECM non sussiste per l’anno in corso solo se la cancellazione è ratificata dall’Ordine professionale entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Se la delibera di cancellazione interviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo resta invece valido per l’intero anno. La decorrenza della cancellazione è quella stabilita dalla delibera dell’Ordine che la ratifica.
La stessa data vale anche per la reiscrizione all’albo. Se la reiscrizione è deliberata dall’Ordine entro il 30 giugno, l’obbligo ECM si applica anche per quell’anno. Se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo non sussiste per l’anno in corso. Anche in questo caso, fa fede la data della delibera di ratifica da parte dell’Ordine professionale.
La Commissione chiarisce inoltre che, nel caso in cui il professionista si cancelli e si reiscriva nello stesso anno solare, l’obbligo ECM permane in ogni caso per quell’anno.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la posizione formativa complessiva del professionista. La delibera specifica, infatti, che crediti formativi già maturati e debiti formativi residui non vengono azzerati né dalla cancellazione né dalla successiva reiscrizione all’albo.
La nuova disciplina nasce da una proposta formulata dal Gruppo di lavoro per la riforma e la valorizzazione del sistema ECM nella seduta del 24 settembre 2025, esaminata dal Comitato di Presidenza il 15 ottobre e successivamente trasmessa al Comitato tecnico delle Regioni, che ha espresso parere favorevole il 12 novembre 2025.
Il chiarimento riguarda tutti i professionisti sanitari soggetti all’obbligo ECM, medici compresi, e mira a rendere più uniforme l’applicazione delle regole in situazioni di cancellazione o reiscrizione agli Ordini professionali.