Professione medica
Contratto
07/10/2026

Contratto dirigenti sanitari, firmata pre-intesa. Dagli aumenti alle carriere, ecco le novità

Siglata all’Aran l’ipotesi di CCNL 2025-2027 per circa 137mila dirigenti della sanità. L’aumento medio a regime arriva a 560 euro lordi al mese per 13 mensilità

foto Aran

Aumenti medi a regime di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità, nuove regole per gli incarichi, più tutele per i dirigenti con patologie gravi, revisione della disciplina delle ferie e dell’orario di lavoro e una prima regolamentazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Sono alcuni degli elementi principali dell’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027 dell’Area Sanità, sottoscritta il 7 ottobre all’Aran da tutte le organizzazioni sindacali. L’accordo riguarda circa 137mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, di cui 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici. La firma dell’ipotesi non coincide ancora con l’entrata in vigore del contratto: il testo dovrà ora passare attraverso le verifiche previste dalla normativa prima della sottoscrizione definitiva. L’entrata in vigore è attesa, secondo le indicazioni fornite, all’inizio del 2027, con l’erogazione degli aumenti e degli arretrati.

Sul fronte economico, l’incremento medio complessivo a regime indicato dall’Aran è di 560 euro lordi mensili per 13 mensilità. Di questi, 393 euro derivano dal rinnovo contrattuale e 167 euro dalle ulteriori risorse stanziate per legge. L’aumento dello stipendio tabellare è pari a 240 euro lordi al mese, cui si aggiungono le componenti accessorie legate agli incarichi. Queste ultime vanno dai circa 3.500 euro lordi annui per gli incarichi professionali iniziali fino a 23.200 euro lordi annui per i direttori di struttura complessa. Secondo le informazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, l'incremento contrattuale medio si colloca intorno ai 500 euro lordi mensili, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale già percepita, mentre l'importo complessivo può arrivare ai 560 euro considerando le ulteriori risorse previste dalla legge e da attribuire a livello locale.

Per gli arretrati, le stime indicate sono nell'ordine di 5-6mila euro netti, al netto di quanto già corrisposto come indennità di vacanza contrattuale.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il sistema degli incarichi. Il nuovo contratto afferma il principio dell’attribuzione di un incarico a ogni dirigente, compresi i neoassunti, rafforzando il legame tra responsabilità, percorso professionale e riconoscimento economico. Per i nuovi dirigenti l’incarico potrà essere attribuito già al momento dell’assunzione, senza dover attendere il superamento del periodo di prova. Sono inoltre previste nuove opportunità di progressione economica, con il riconoscimento di fasce dopo 3 e 10 anni di attività. Ai fini del servizio utile per il conferimento degli incarichi vengono inoltre valorizzate, alle condizioni previste dal contratto, esperienze maturate in strutture private accreditate, all’estero con funzioni dirigenziali, nella Sanità militare e come specialisti ambulatoriali interni successivamente transitati nella dirigenza. Per la direzione delle strutture complesse viene precisato il requisito dirigenziale per l'accesso alle procedure selettive. Il testo interviene inoltre sulla cosiddetta clinicizzazione: in caso di perdita dell’incarico di direttore di struttura complessa, dovrà essere garantita un’altra posizione equivalente.

Il nuovo CCNL supera la differenziazione prevista per i dirigenti con meno di tre anni di servizio. Anche i neoassunti avranno lo stesso numero di giorni di ferie degli altri dirigenti, eliminando la precedente penalizzazione. Viene inoltre rivista la valorizzazione economica delle ferie. Nel calcolo dell’indennità viene considerato anche il 30% delle indennità festive e notturne percepite dal dirigente nell’anno precedente, con l’obiettivo di evitare che la fruizione delle ferie comporti una penalizzazione economica. Il contratto interviene anche sulla gestione dell’orario. Viene rafforzata la possibilità di recuperare le ore eccedenti, anche attraverso giornate intere e nel corso dell’anno, secondo una programmazione che dovrebbe evitare l’accumulo indefinito delle ore. Viene mantenuta la distinzione tra le ore eccedenti necessarie per lo svolgimento dell’attività ordinaria e le prestazioni aggiuntive, richieste dall’azienda per obiettivi ulteriori. La disciplina della pronta disponibilità viene inoltre coordinata con l’attività effettivamente svolta e con il diritto al riposo, con la possibilità di estenderne l’utilizzo anche ai servizi territoriali. È prevista anche una riorganizzazione dei sistemi di guardia e pronta disponibilità, con l’obiettivo dichiarato di aumentare sicurezza clinica e operativa. Sul fronte dell’attività notturna, il testo prevede inoltre la possibilità di esonerare dai turni notturni i dirigenti che abbiano superato i 62 anni, oltre alla possibilità di negoziare un maggiore riconoscimento economico per l'attività svolta nelle ore notturne e nei giorni festivi. Tra le novità normative entrano anche nuove tutele per i dirigenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche. Nei casi previsti dalla legge sono riconosciute ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami e cure. La tutela si applica anche al genitore di un figlio minorenne nelle condizioni previste dalla normativa.

Viene inoltre ampliato il ricorso alle ferie e ai riposi solidali, anche per esigenze legate all'assistenza di familiari in gravi condizioni, a particolari necessità personali o familiari e alle conseguenze di aggressioni subite dal personale. Il nuovo contratto rafforza più in generale le tutele per i dirigenti vittime di aggressioni sul luogo di lavoro. Sul fronte delle liste d’attesa, l'accordo interviene sulla fiscalità delle prestazioni aggiuntive. Secondo quanto indicato dalle organizzazioni sindacali, la tassazione agevolata al 15% viene estesa alle prestazioni svolte anche al di fuori della struttura sanitaria di appartenenza, nell'ambito delle misure per la riduzione delle liste d'attesa. Vengono inoltre rivisti i criteri per la determinazione delle tariffe della libera professione, che dovranno partire dall'onorario del professionista al quale vengono aggiunte spese e oneri accessori.

Il nuovo CCNL introduce anche una prima disciplina su temi che non erano presenti nei precedenti contratti, tra cui l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito del rapporto di lavoro. Il testo interviene inoltre sul lavoro agile e prevede un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali sulle trasformazioni organizzative legate all'introduzione di nuove tecnologie. Cambia anche il sistema delle relazioni sindacali. Nelle materie di competenza, le Regioni non avranno più soltanto la facoltà di emanare linee generali di indirizzo, ma saranno tenute a farlo, rafforzando il confronto a livello territoriale. Vengono introdotti anche tempi più definiti per il confronto: la documentazione dovrà essere trasmessa alle organizzazioni sindacali almeno cinque giorni lavorativi prima. Alcune materie vengono inoltre spostate dall'Organismo paritetico per l'innovazione al confronto aziendale, con l'obiettivo di rendere più diretto il confronto sulle decisioni che incidono sull'organizzazione del lavoro e sul personale. La contrattazione integrativa dovrà essere avviata entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto.

Anna Capasso

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