La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (Pma) effettuata all'estero. Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Consulta ha accolto le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, stabilendo che l'articolo 8 della legge 40/2004 è illegittimo nella parte in cui non consente al nato di essere riconosciuto anche dalla madre non biologica, che ha espresso il consenso alla Pma e assunto la responsabilità genitoriale.
Secondo la Corte, il mancato riconoscimento viola il diritto all'identità personale del minore e contrasta con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. La decisione si fonda sull'interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto lo status di figlio di entrambe le madri, evitando situazioni di incertezza giuridica e discriminazioni tra fratelli nati dalla stessa coppia.
Nella stessa giornata, con la sentenza n. 69, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 5 della legge 40/2004, che vieta l'accesso alla PMA alle donne single. La Consulta ha ritenuto che tale scelta legislativa, pur limitando l'autodeterminazione orientata alla genitorialità, non sia manifestamente irragionevole o sproporzionata.
La Corte ha sottolineato che la disciplina dell'accesso alla PMA presenta rilevanti implicazioni bioetiche e sociali, rientrando nella discrezionalità del legislatore. Il divieto trova giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati, evitando la creazione di un progetto genitoriale che esclude a priori la figura paterna.
Tuttavia, la Consulta ha ribadito che non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell'accesso alla PMA anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati, inclusa la famiglia monoparentale.