Il Regolamento UE 2009/1223 classifica, in Allegato III, le sostanze identificate come allergeni cosmetici dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS), che ha il compito di proporre linee guida che vengono vagliate per aggiornare il Regolamento stesso.
È bene precisare che gli allergeni cosmetici sono diversi da quelli identificati in campo alimentare perché, come è noto, la pelle interagisce con le sostanze con cui viene in contatto in maniera molto diversa rispetto all’interazione delle sostanze con l’apparato digerente.
Sebbene però la percentuale di consumatori allergici alle sostanze indicate come allergeni sia minima1, deve comunque essere avvisata del rischio di incorrere nella sostanza che può causare loro problemi e, pertanto, il Regolamento 2009/1223 prevede che queste sostanze siano obbligatoriamente indicate in etichetta.
L’obbligatorietà dell’indicazione prevede che vi sia l'obbligo di indicare sull'etichetta tali fragranze allergizzanti quando la loro concentrazione supera lo 0,001 % per i prodotti leave-on (che non vengono risciacquati) e lo 0,01 % nei prodotti rinse-off (da risciacquare).
Gli allergeni censiti dal Regolamento UE 2009/1223 e successive modifiche fino ad agosto 2023 erano 24, in precedenza 26 ma Lilial e Liral, come è noto, sono stati definitivamente esclusi dalla possibilità di essere presenti nei prodotti cosmetici per via del profilo di pericolosità per la salute troppo elevato.
Il 16 agosto 2023 è entrato in vigore un nuovo Regolamento europeo che cambia le carte in tavola. Tuttavia, per le nuove restrizioni è previsto un periodo transitorio fino al 31 luglio 2026 per l'immissione dei prodotti sul mercato, e fino al 31 luglio 2028 per il ritiro dei prodotti non conformi dal mercato.
Il nuovo regolamento sull’etichettatura delle fragranze allergeniche, Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione del 26 luglio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergeniche nei prodotti cosmetici, tutela i consumatori allergici fornendo loro informazioni sull'etichettatura, favorendo, quindi, una scelta corretta e consapevole al momento dell'acquisto dei prodotti.
Questo Regolamento della Commissione stabilisce nuovi obblighi per l’etichettatura di un elenco esteso dei cosiddetti “allergeni delle fragranze” in aggiunta a quello stabilito dalla direttiva 2003/15/CE.
La lista degli allergeni da agosto 2023 è aumentata a più di 80 sostanze.
Per esempio: Pino Mugo e Pumilio considerati allergeni, Pinus mugo leaf and twig oil and extract e Pinus pumila leaf and twig oil and extract e di queste sostanze sono anche considerati allergeni il Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil; Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Oil.
Visto l’elevato numero di sostanze da indicare in etichetta, le problematiche che si potrebbero configurare sono due:
In numerosi casi l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) corrisponderà al nome della sostanza vegetale inserita in formula, declinata però con altri allergeni simili (come nell'esempio del Pino Mugo ).
Cosmetics Europe - The Personal Care Association, l’Associazione Europea dell’Industria Cosmetica, ha proposto una soluzione ed emesso una linea guida per dirimere questa problematica2. La soluzione proposta è quella di organizzare macroclassi di allergeni affinché il numero di allergeni si riduca e sia più comprensibile per il consumatore che non avrà dieci diversi INCI di riferimento per una sostanza, ma uno solo.
Rimane al vaglio la questione delle etichette con una ingredient list troppo lunga per cui il Consiglio Europeo sta valutando se sia opportuno introdurre delle etichette elettroniche.
1 Cosmetica Italia: https://www.abc-cosmetici.it/aree-tematiche/allergie/allergie/
2 https://cosmeticseurope.eu/files/7516/9893/4117/FINAL_Fragrance_allergens_guide_02_11_2023.pdf
A cura di Barbara Catozzi