L'attuale regolamento regola la disciplina generale dei pubblici concorsi e, perciò, non può trovare applicazione a fronte di una disciplina speciale specificamente riferita al concorso oggetto di controversia
Il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta secondo criteri fissati preventivamente
L’operatività del principio di equipollenza non può considerarsi l'unica ed esclusiva fonte per la regolamentazione dei requisiti di partecipazione ad un concorso, non potendo esso prescindere dalle disposizioni legislative e regolamentari di settore
La non ammissione degli specializzandi al concorso riservato creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli specializzandi che partecipino al concorso pubblico
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