Professione medica
Medici di famiglia
18/06/2024

Medici di famiglia, ecco come cambiano i vincoli per la libera professione

La possibilità di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti

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La libera professione è sempre permessa al medico di famiglia. Anche se ci sono vincoli. E anche se le regioni vi hanno sempre più voce in capitolo, potendo incrementare l’attività “istituzionale” a scapito di quella “residuale”. La conferma che l’impianto degli anni ’90-2000 non si tocca arriva da una risposta Marcello Gemmato ad un'interrogazione alla Camera in Commissione Affari Sociali. Dice il Sottosegretario alla Salute: "L'accordo collettivo nazionale per i Mmg disciplina la possibilità di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività nella Aft". È proprio quanto prevede l’articolo 44 del nuovo accordo nazionale 2019-21 entrato in vigore quest’anno. Per lo stesso testo, il medico di assistenza primaria non può svolgere in libera professione su propri assistiti attività “previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati”.

Le attività consentite - Fanno però eccezione alcune prestazioni. Tra le attività libero professionali consentite l’accordo segnala: diagnostica strumentale e prestazioni extra convenzione anche di cura; le prestazioni richieste e offerte di notte, il sabato ed i festivi; prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta; prestazioni inerenti discipline cliniche predeterminate di cui l’assistito sia portato preventivamente a conoscenza; specifiche attività definite dall’Asl anche con soggetti terzi, in forma organizzata e continuativa, al di fuori degli orari di attività convenzionale, nell’ambito degli Accordi Attuativi Aziendali. Il medico che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può espletare quelle stesse attività in regime libero-professionale. Non si considerano libera professione le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6 o tra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da Accordi regionali o aziendali stipulati con i sindacati più rappresentativi. Non si considerano poi libera professione né l’attività certificativa prevista per legge verso i propri assistiti né le visite occasionali ai non residenti e l’assistenza ai turisti.

L’autocertificazione - Alla norma finale n. 9 si conferma l’allegato “L”. Ogni anno, in genere entro il 15 febbraio, l’Asl chiede ai mmg con incarico a tempo indeterminato di autocertificare la sua situazione, con particolare riferimento ad incompatibilità, libera professione e vincoli di massimale. Il medico, ad esempio, non può operare per conto di strutture private convenzionate mentre è consentita l’attività nelle strutture non convenzionate. Deve inoltre dire se svolge funzioni di medico di fabbrica o competente ex Legge 626/94, se è medico fiscale Inps (non può fare queste visite nell’area dove svolge attività di medico di famiglia), se ha cointeressenze o rapporti di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche, se è titolare o compartecipe di imprese o esercita attività in conflitto d’interesse con la convenzione con il SSN. Dal 2009 è previsto (articolo 58) che il medico comunichi entro 15 giorni l’avvio della libera professione strutturata con specifica lettera all’Asl indicando locali di svolgimento ed orari.

Continuità assistenziale e vincoli di massimale - Anche il medico di guardia che effettui libera professione, deve comunicare all'Asl se questa è strutturata, dichiarando che l'attività non reca pregiudizio agli obblighi convenzionali. Nel suo caso però non ci sono limitazioni orarie. In medicina generale le restrizioni alla libera professione non ci sono sempre state: partono con l’accordo del 2005. Qui l’articolo 25, equiparato il massimale da 1.500 scelte ad un impegno di 40 ore settimanali, ammette sempre la libera professione occasionale nonché la libera professione strutturata, cioè con orari settimanali vincolati, ma quest’ultima solo se inferiore a 5 ore settimanali. Oltre, per ogni ora in più si prevede una riduzione di 37,5 scelte. Ai medici che non esercitano libera professione strutturata verso i propri assistiti è riconosciuto il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati (gruppi, reti, associazioni ma anche personale di studio). Sempre nel 2009, per la prima volta si indica che nell'ambito della libera professione il medico di assistenza primaria può svolgere attività anche in favore dei fondi integrativi sanitari.

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