Normativa
27/04/2024

Green Claim: una nuova Direttiva per disciplinarli

Claim come “eco friendly”, “ecologico”, “sostenibile” spesso sono solo affermazioni appese ad una promessa, senza alcuna evidenza scientifica. L'Unione Europea ha così pubblicato una nuova Direttiva, affinché i consumatori ricevano informazioni adeguate che permettano di effettuare scelte d’acquisto consapevoli, garantendo una maggiore protezione contro le pratiche sleali.

claim ambientali

L’Unione Europea, già impegnata a migliorare la sicurezza delle merci che circolano tra gli stati dell’Unione, si impegna anche a migliorarne la credibilità e affidabilità sotto il profilo comunicativo.

Uno degli aspetti rilevanti per la credibilità e per meritare la fiducia dei consumatori riguarda senza dubbio i claim vantatiI consumatori stanno imparando a riconoscere i claim promozionali sbandierati senza fondamenti, il Reg. 2013/655 sui claim, infatti, ha dato un’impronta importante, ma non basta. Poiché vi sono dei limiti oggettivi nel vanto di attività presunte, disciplinati dal regolamento claim - ad esempio molti dei claim del "senza", che sono senza dubbio scorretti - tante realtà si sono tuffate nell’oceano dei claim ambientali ancora poco disciplinati.

Il 28 febbraio 2024 l’UE ha così pubblicato la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

La nuova Direttiva contro il Greenwashing

La Direttiva specifica che gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili che consentano di compiere scelte di consumo sostenibili. È pertanto opportuno che i consumatori non vengano ingannati  da pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, asserzioni ambientali ingannevoli («greenwashing»), informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o da marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.

Tali norme consentiranno agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le asserzioni ambientali siano eque, comprensibili e affidabili consentirà agli operatori economici di operare su un piano di parità e permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l’ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza conducendo a prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente.

Asserzioni generiche e non generiche

Cito testualmente la direttiva: “Esempi di asserzioni ambientali generiche comprendono: «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali asserzioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non può essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Se la specificazione dell’asserzione ambientale è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l’interfaccia di vendita online, l’asserzione ambientale non è considerata un’asserzione ambientale generica.

Ad esempio l’asserzione «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» sarebbe una asserzione generica, mentre affermare che «il 100 % dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» sarebbe una asserzione specifica che non sarebbe soggetta a questo divieto, fatte salve altre disposizioni della direttiva 2005/29/CE che restano applicabili a tali asserzioni specifiche.

Inoltre, un’asserzione presentata in forma scritta o oralmente combinata con dichiarazioni implicite mediante colori o immagini potrebbe costituire un’asserzione ambientale generica.

Tale divieto si applicherebbe, ad esempio, se un prodotto fosse commercializzato come «realizzato con materiale riciclato» dando l’impressione che l’intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà solo l’imballaggio è stato realizzato con materiale riciclato, o se un operatore economico dà l’impressione di utilizzare soltanto fonti energetiche rinnovabili quando in realtà vari impianti dell’operatore economico utilizzano ancora combustibili fossili.”

Su quali criteri valutare i claim ambientali?

Affinché possano prendere decisioni più informate e stimolare in tal modo la domanda e l’offerta di beni più sostenibili, i consumatori non dovrebbero essere ingannati sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, mediante la presentazione generale di un prodotto.

Le asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali asserzioni gli operatori economici danno l’impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un’economia a basse emissioni di carbonio.

Asserzioni di questo tipo andrebbero corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, fissati dall’operatore economico e definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti, e che stanzi risorse a tal fine.

Tali asserzioni dovrebbero inoltre essere verificate da un esperto terzo, indipendente dall’operatore economico, esente da conflitti di interessi e dotato di esperienza e competenze in materia ambientale, il quale dovrebbe poter controllare periodicamente i progressi compiuti dall’operatore economico rispetto a tali impegni e obiettivi, comprese le tappe fondamentali per conseguirli. Gli operatori economici dovrebbero garantire che i risultati periodici verificati dell’esperto terzo siano a disposizione dei consumatori.

Inoltre, i claim potrebbero intercettare solo una parte del processo o un elemento e non tutto il processo o il prodotto tout court, e quindi potrà esser certificata anche solo una parte di processo o di prodotto.

In conclusione, sarà necessario provvedere a motivare dettagliatamente una asserzione ambientale, soprattutto quelle così dette generiche. Tali asserzioni, i marchi o tutto ciò che riporti ad un vantaggio per l’ambiente dovranno essere “certificate” da un ente di certificazione e opportunamente dimostrate.

A cura di Barbara Catozzi

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