Normativa
26/03/2024

Importare prodotti cosmetici dall’estero: criticità e novità regolatorie

I prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’UE con qualsiasi metodo, comprese le vendite online, devono essere pienamente conformi al Regolamento UE sui cosmetici. Nel maggio 2023 il Parlamento Europeo ha pubblicato un nuovo Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti che entrerà in vigore a dicembre 2024, le cui nuove prescrizioni avranno un impatto significativo sui produttori UE ed extra-UE.

vendita online

I prodotti cosmetici sono regolamentati dal Regolamento Europeo 2009/1223 che ne definisce i requisiti di sicurezza all’interno di questa norma armonizzata.

Importando da extra UE in uno stato membro dell’Unione Europea un prodotto cosmetico, la norma richiede vi sia un responsabile dell’importazione, definito come Persona Responsabile che garantisca che il prodotto soddisfi i requisiti di legge. La Persona Responsabile svolge una valutazione dei diversi aspetti che caratterizzano un cosmetico, cioè verifica che:

  • il prodotto ricada correttamente nella definizione di prodotto cosmetico;
  • tutti gli ingredienti siano ammessi nei cosmetici e non vi siano sostanze vietate;
  • gli ingredienti limitati in termini di concentrazione, come ad es. i conservanti, rispettino il Regolamento europeo;
  • l’etichetta ed i claim soddisfino i requisiti necessari.

Per completezza è importante sottolineare che le verifiche si estendono anche ad altre informazioni che non vengono qui approfondite.

Una nuova legge in arrivo: il Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti

Il Parlamento Europeo, nel maggio 2023, ha pubblicato un nuovo Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSR) le cui nuove prescrizioni avranno un impatto significativo sui produttori UE ed extra-UE. Il Regolamento GPSR è già in forze ed entrerà in vigore negli Stati membri il 13 dicembre 2024. Alcuni degli elementi principali della Proposta sono:

  • Creazione di un regime unico di vigilanza del mercato, in base al quale il regolamento sulla vigilanza del mercato si applicherà ai prodotti armonizzati e non armonizzati.
  • Persona responsabile dei prodotti immessi sul mercato, che obbliga un prodotto ad avere un produttore, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi logistici con sede nell'UE.
  • Sistema di tracciabilità rigoroso, che impone ai produttori di evidenziare i riferimenti di contatto sulla confezione del prodotto o sul sito internet.
  • Nuovi obblighi per le vendite a distanza, informazioni chiare e comprensibili come per le informazioni reperibili nei negozi sul territorio.
  • Sanzioni previste dagli Stati membri per le violazioni e utilizzo del Safety Gate per comunicare le difformità riscontrate in sede di controllo nei diversi paesi.
Commercio elettronico e vendite a distanza: etichettatura
I prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’UE con qualsiasi metodo, comprese le vendite online, devono essere pienamente conformi al Regolamento UE sui cosmetici. Inoltre, i cosmetici venduti tramite l’online devono soddisfare i requisiti dell'articolo 19 del GPSR in quanto riguarda aspetti non coperti dal Regolamento Cosmetici. Pertanto, l’articolo 19 GPSR è complementare all’articolo 19 del Reg 1223 riguardante i requisiti di etichettatura.

Nel novembre 2023, Cosmetics Europe ha pubblicato un documento guida per il settore su come l’articolo 19 GPSR si applica ai prodotti cosmetici. Di seguito una sintesi dei punti principali:

  1. Nome del produttore, indirizzo postale ed elettronico, nome commerciale registrato o marchio registrato del produttore, nonché l’indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati. Indirizzo postale: secondo il CPR, art. 19.1.a, l'indirizzo postale può essere abbreviato nella misura in cui consente di identificare la “persona responsabile” e il suo indirizzo. Indirizzo elettronico: può essere inteso sia come indirizzo e-mail sia come indirizzo di un sito web. Le informazioni sopra riportate non sono necessarie se sono leggibili nella foto del prodotto venduto.
  2. Informazioni per identificare il prodotto, inclusa un'immagine, la sua tipologia e qualsiasi altro identificatore. La tipologia si riferisce alla funzione del prodotto come definita nel regolamento UE sui cosmetici. Inoltre, l'offerta dovrebbe descrivere le tonalità e le taglie disponibili, il nome del prodotto, la linea e il marchio (se pertinente).
  3. Avvertenze o informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, vale a dire le particolari precauzioni d'uso specificate negli allegati al Regolamento UE sui cosmetici e quelle identificate dal valutatore della sicurezza. Queste informazioni dovrebbero essere tradotte nelle lingue nazionali dei paesi in cui i prodotti sono venduti (a seconda delle indicazioni dei singoli Stati Membri).

Gli elementi di cui sopra non devono essere mostrati separatamente se sono leggibili nell'immagine del prodotto.

Riferimenti:
- Cosmetics Europe. (2023). Guidance document on the implementation of Article 19 of the General Product Safety Regulation on mandatory product information in distance sales, as applying to cosmetic products.
- EUR-Lex. (2023). Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 sulla sicurezza generale dei prodotti. Estratto il 29/12/2023.

A cura di Barbara Catozzi

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