Statuto
SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI DORGANO (fondata a Roma il 12 Luglio 1966)
Art. 1 Definizione
È costituita senza limiti di durata con sede in Roma presso la Segreteria la Società Italiana dei Trapianti dOrgano (SITO).
Art. 2 Scopi
La SITO non ha scopo di lucro e si propone di promuovere le conoscenze e la realizzazione dei trapianti di organi e tessuti.
Art. 3 Composizione
La SITO è composta da soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori:
- sono soci effettivi gli studiosi che esplicano attività attinente il trapianto. Lammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dellinteressato, sostenuta da due soci effettivi o onorari. Lammissione sintende subordinata ad accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e Regolamento della Società.
I soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo. I soci morosi decadono dalla qualità di soci su delibera del Consiglio Direttivo.- Sono soci onorari personalità italiane o straniere che abbiano acquisito meriti particolari nel campo dei trapianti.
Il titolo di socio onorario viene conferito dallassemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il numero di soci onorari viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.- Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a versare un contributo annuo alla SITO. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea.
Lassociato può recedere dalla SITO inviando per iscritto la comunicazione di recesso. Il Presidente provvede anche allesclusione di associati per gravi motivi, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 4 Patrimonio
La SITO provvede al raggiungimento dei suoi scopi a mezzo:
- quote associative annuali degli associati
- donazioni e lasciti.
I contributi di cui sopra costituiscono il fondo della SITO. In caso di recesso o di esclusione dellassociato, questi non può pretendere la restituzione di quanto in precedenza versato alla SITO.
La tenuta dei libri contabili è affidata, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo.
Il servizio di tesoreria è affidato alla posta o ad un ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 Organi della SITO
Sono organi della SITO:
- lassemblea dei soci effettivi ed onorari
- il Consiglio Direttivo
- la Segreteria.
Art. 6 Lassemblea
Lassemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- approvare le relazioni annuali sullattività della SITO presentate dal Consiglio Direttivo
- approvare eventuali modifiche di Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto
- deliberare sugli oggetti dellordine del giorno.
Lassemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o in caso di impedimento dal Vice Presidente) una volta allanno a mezzo lettera inviata a tutti gli associati almeno dieci giorni prima delladunanza, con precisato lordine del giorno, lora e il luogo delladunanza. Lassemblea deve essere convocata anche quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dagli intervenuti. In prima convocazione per la validità della riunione devono essere presenti almeno il 50% degli associati, nella eventuale seconda convocazione, che può avere luogo già unora dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Non sono ammesse deleghe. Lassemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza anche di questultimo da un rappresentante dei soci nominato dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche non associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dagli intervenuti.
Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano a scrutino segreto. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il diritto a partecipare degli intervenuti, dichiara la validità dellassemblea. Della riunione dellassemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente, dal segretario della riunione di assemblea e, se nominati, dagli scrutatori.
Dietro invito del Presidente possono partecipare alle riunioni di assemblea o di Consiglio Direttivo anche persone estranee, senza diritto di voto.
In luogo dellassemblea è consentita la votazione a mezzo postale, se ciò è ritenuto più opportuno dallunanimità del Consiglio Direttivo. In tal caso la scheda di votazione verrà inviata a tutti i soci effettivi ed onorari a mezzo lettera raccomandata, da restituirsi entro 60 giorni dallinvio. La votazione sarà valida se avrà risposto almeno il 50% degli associati.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo
La SITO è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri eletti tra i soci effettivi. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- nominare nel proprio seno il Presidente, un vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario
- ratificare i provvedimenti disposti durgenza del Presidente
- redigere e modificare il Regolamento della Società
- deliberare lammissione o lesclusione degli associati ed accettare le dimissioni degli associati.
I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente non può essere rieletto immediatamente nella carica.
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno 2 volte lanno ed ogni volta il Presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Lavviso di convocazione deve essere diramato a mezzo lettera dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, 15 giorni prima delladunanza; in caso di urgenza con telegramma da spedirsi 3 giorni prima delladunanza.
Lavviso di convocazione deve precisare il giorno, lora, il luogo delladunanza e lordine del giorno.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di questultimo, dal Consigliere designato dagli intervenuti.
Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, firmato da chi presiede e dal segretario del Consiglio Direttivo di volta in volta nominato da chi presiede.
I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono per 3 sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, anche disgiuntamente, rappresentano la SITO di fronte a terzi ed in giudizio. Hanno facoltà di nominare avvocati e procuratori e curano lesecuzione dei deliberati dellassemblea e del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche della Società sono gratuite.
Quando decade, il Consiglio Direttivo (o il Presidente) convoca lassemblea dei soci per le nuove nomine.
Art. 8 La Segreteria
La Segreteria è retta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo che delibera pure la sede della Segreteria. Il Segretario cura lorganizzazione e lamministrazione della Società eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo.
La Segreteria, il Segretario ed il Tesoriere decadono quando decade il Consiglio Direttivo o in qualunque momento la decadenza venga deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
In caso di esaurimento degli scopi della Società o di impossibilità o difficoltà ad attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo delibererà la liquidazione o la trasformazione (art. 16, 2° comma codice civile) della SITO, con la modalità che riterrà opportune.
Art. 10
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di associazioni.