Statuto
SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D’ORGANO (fondata a Roma il 12 Luglio 1966)

 

Art. 1 – Definizione

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma presso la Segreteria la Società Italiana dei Trapianti d’Organo (SITO).

 

Art. 2 – Scopi

La SITO non ha scopo di lucro e si propone di promuovere le conoscenze e la realizzazione dei trapianti di organi e tessuti.

 

Art. 3 – Composizione

La SITO è composta da soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori:

  1. sono soci effettivi gli studiosi che esplicano attività attinente il trapianto. L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’interessato, sostenuta da due soci effettivi o onorari. L’ammissione s’intende subordinata ad accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e Regolamento della Società.
    I soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo. I soci morosi decadono dalla qualità di soci su delibera del Consiglio Direttivo.
  2. Sono soci onorari personalità italiane o straniere che abbiano acquisito meriti particolari nel campo dei trapianti.
    Il titolo di socio onorario viene conferito dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
    Il numero di soci onorari viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
    I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.
  3. Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a versare un contributo annuo alla SITO. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea.

L’associato può recedere dalla SITO inviando per iscritto la comunicazione di recesso. Il Presidente provvede anche all’esclusione di associati per gravi motivi, previa delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 4 – Patrimonio

La SITO provvede al raggiungimento dei suoi scopi a mezzo:

  1. quote associative annuali degli associati
  2. donazioni e lasciti.

I contributi di cui sopra costituiscono il fondo della SITO. In caso di recesso o di esclusione dell’associato, questi non può pretendere la restituzione di quanto in precedenza versato alla SITO.
La tenuta dei libri contabili è affidata, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo.
Il servizio di tesoreria è affidato alla posta o ad un ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Organi della SITO

Sono organi della SITO:

  1. l’assemblea dei soci effettivi ed onorari
  2. il Consiglio Direttivo
  3. la Segreteria.

 

Art. 6 – L’assemblea

L’assemblea ha i seguenti compiti:

L’assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o in caso di impedimento dal Vice Presidente) una volta all’anno a mezzo lettera inviata a tutti gli associati almeno dieci giorni prima dell’adunanza, con precisato l’ordine del giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza. L’assemblea deve essere convocata anche quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dagli intervenuti. In prima convocazione per la validità della riunione devono essere presenti almeno il 50% degli associati, nella eventuale seconda convocazione, che può avere luogo già un’ora dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Non sono ammesse deleghe. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza anche di quest’ultimo da un rappresentante dei soci nominato dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche non associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dagli intervenuti.
Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano a scrutino segreto. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il diritto a partecipare degli intervenuti, dichiara la validità dell’assemblea. Della riunione dell’assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente, dal segretario della riunione di assemblea e, se nominati, dagli scrutatori.
Dietro invito del Presidente possono partecipare alle riunioni di assemblea o di Consiglio Direttivo anche persone estranee, senza diritto di voto.
In luogo dell’assemblea è consentita la votazione a mezzo postale, se ciò è ritenuto più opportuno dall’unanimità del Consiglio Direttivo. In tal caso la scheda di votazione verrà inviata a tutti i soci effettivi ed onorari a mezzo lettera raccomandata, da restituirsi entro 60 giorni dall’invio. La votazione sarà valida se avrà risposto almeno il 50% degli associati.

 

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

La SITO è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri eletti tra i soci effettivi. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente non può essere rieletto immediatamente nella carica.
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno 2 volte l’anno ed ogni volta il Presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. L’avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo lettera dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, 15 giorni prima dell’adunanza; in caso di urgenza con telegramma da spedirsi 3 giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve precisare il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere designato dagli intervenuti.
Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, firmato da chi presiede e dal segretario del Consiglio Direttivo di volta in volta nominato da chi presiede.
I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono per 3 sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, anche disgiuntamente, rappresentano la SITO di fronte a terzi ed in giudizio. Hanno facoltà di nominare avvocati e procuratori e curano l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche della Società sono gratuite.
Quando decade, il Consiglio Direttivo (o il Presidente) convoca l’assemblea dei soci per le nuove nomine.

 

Art. 8 – La Segreteria

La Segreteria è retta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo che delibera pure la sede della Segreteria. Il Segretario cura l’organizzazione e l’amministrazione della Società eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo.
La Segreteria, il Segretario ed il Tesoriere decadono quando decade il Consiglio Direttivo o in qualunque momento la decadenza venga deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 –

In caso di esaurimento degli scopi della Società o di impossibilità o difficoltà ad attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo delibererà la liquidazione o la trasformazione (art. 16, 2° comma codice civile) della SITO, con la modalità che riterrà opportune.

 

Art. 10 –

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di associazioni.