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STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI
SOCI
PATRIMONIO SOCIALE
ORGANI SOCIALE

 

 

Costituzione, Sede, Scopi

Art. 1
É costituita, l'Associazione " SOCIETÀ ITALIANA di METABOLISMO MINERALE (S.I.M.M.)".

Art. 2
La sede della Associazione è in Verona, Borgo Roma presso il Centro Ospedaliero Clinicizzato.

Art. 3
La Associazione si propone lo studio interdisciplinare del metabolismo minerale, promuovendone e patrocinandone con ogni mezzo il progresso scientifico, culturale e pratico.


Soci

Art. 4
Per ottenere l'ammissione alla Associazione come soci gli aspiranti dovranno presentare una domanda al Presidente controfirmata da due soci e corredata dal proprio curriculum vitae e dall'elenco delle pubblicazioni scientifiche.

Art. 4 bis
Sono da considerare Soci Sostenitori tutti coloro (Enti, Aziende, Istituzioni) che contribuiscono in misura sostanziale allo sviluppo e al sostegno della Società. La qualifica di Socio Sostenitore, l'ammontare della quota associativa vengono deliberate di volta in volta dal Consiglio Direttivo: di tale deliberazione l'Assemblea Generale dei Soci prenderà atto nella sua prima seduta successiva alla deliberazione stessa.

Art. 5
La qualifica di socio si perde per:

  1. dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro il trenta ottobre dell'anno solare in corso;
  2. per morosità pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che per qualunque causa non fa più parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio e sulle quote versate.

Art. 6
É specifico dovere di ciascun socio di osservare e far osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e degli altri organi della Associazione.


Patrimonio Sociale

Art. 7
Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dalle quote di iscrizione;
  2. dai contributi annuali;
  3. dalle libere offerte da parte di chiunque voglia farle;
  4. da qualsiasi bene mobile, immobile pervenuto per acquisto, lascito, donazione o per qualsiasi altro titolo.
  5. Copyright della Rivista societaria Italian Journal of Mineral and Electrolyte Metabolism.

Organi Sociali

Art. 8
Sono organi della Associazione:

  1. L'Assemblea generale dei soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Collegio dei sindaci

Art. 9
Assemblea generale dei soci
La Assemblea Generale dei Soci si riunisce una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo, nonchè per l'esame e l'approvazione di tutta l'attività svolta dalla Associazione nell'anno precedente, come pure per l'approvazione del Bilancio preventivo e del programma di attività per il nuovo anno.
Le Assemblee straordinarie si tengono ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di convocarle e quando non meno di un decimo dei soci ordinari ne faccia richiesta indicando nel contempo gli argomenti da trattarvisi. In questo caso l'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, entro il termine di un mese dalla presentazione della richiesta. Così per le Assemblee Generali ordinarie, come per quelle straordinarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere comunicati ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita.
Tutti i soci in regola con i pagamenti hanno diritto ad intervenire alla Assemblea e di esercitarvi il diritto di Voto.
Le Assemblee sono valide quando sia presente la metà più uno dei soci che hanno diritto al voto. Quando tale numero non venga raggiunto, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione potrà essere stabilita nello stesso invito a partecipare alla prima e potrà essere fatto anche nello stesso giorno della prima. Le votazioni hanno luogo a maggioranza assoluta degli intervenuti. Spetta alla Assemblea Generale dei soci:

  1. deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardante la attività della Associazione e le direttive da seguirsi nello svolgimento delle attività medesime;
  2. determinare il contributo di iscrizione e quello annuale minimo dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. apportare modifiche all'ordinamento sociale; le proposte di modifica nello statuto dovranno essere formulate da un minimo di 1/4 (un quarto) dei soci;
  4. eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio Sindacale;
  5. adempiere ad ogni altra attribuzione che le sia deferita dal presente statuto, dalla Legge e dal regolamento interno.

Art. 10
Consiglio Direttivo
La Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composta da sette membri eletti tra i soci.
Durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per il successivo triennio. Sarà nominato Presidente il membro eletto con il maggior numero di voti da parte della assemblea dei soci.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno a voto palese il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Esso si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente quando se ne ravvisa la opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti.
Ove in seno al Consiglio si verificassero più di due vacanze il Presidente convocherà la Assemblea per la reintegrazione delle sedi vacanti.

Art. 12
Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. studiare tutte le iniziative atte a rendere maggiormente vitale la Associazione e proporle alla Assemblea Generale dei Soci; eventuali proposte di modifiche di statuto, di cui all'Articolo 9 comma c, saranno portate a conoscenza dei soci almeno un mese prima dell'Assemblea in cui verranno esaminate;
  2. il compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o per l'attuale statuto sociale competono alla Assemblea Generale dei Soci;
  3. tenere la amministrazione sociale rendendone conto ogni anno alla Assemblea Generale dei Soci;
  4. decidere sulla ammissione di nuovi Soci;
  5. stabilire la sede e la data delle riunioni scientifiche.

Art. 13
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 14
Il Collegio dei Sindaci, in numero di tre effettivi e di due supplenti, controlla la gestione economica finanziaria della Associazione e ne riferisce alla Assemblea Generale dei Soci. Possono essere anche non soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.