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Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita un'associazione denominata "Società Italiana Dermatologia Psicosomatica (SIDEP)". L'associazione ha sede in Venezia, San Marco 3610


Art. 2 - Scopo
L'associazione ha lo scopo di contribuire al miglioramento della formazione dei dermatologi italiani in tema di dermatologia psicosomatica ed alla valorizzazione professionale dei medici e psicologi o di altri cultori della materia, contribuendo totalmente o parzialmente (ed in tale seconda ipotesi unitamente a terzi) all'acquisto di strumenti ed apparecchi tecnici e di pubblicazioni ed in genere di beni mobili a favore del menzionato Servizio.
I mezzi necessari per la realizzazione degli scopi saranno reperiti attraverso:

  1. azioni di informazione scientifica e culturale in genere di medici e ricercatori del Servizio menzionato;
  2. effettuazione di ricerche tecnico-scientifiche a carattere specialistico, anche attinenti farmacovigilanza e sperimentazione clinica; il tutto per conto proprio o di terzi;
  3. sviluppo di iniziative di documentazione tecnico-scientifica e divulgazione, per conto proprio o di terzi, di materiale tecnico-scientifico;
  4. organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento professionale, incontri;

Il Consiglio direttivo dell'associazione, nell'ambito delle finalità menzionate, potrà di volta in volta determinare specifici orientamenti dell'associazione stessa.


Art. 3 - Attività

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione potrà svolgere tutte le attività che si reputino opportune, ivi inclusa la pubblicazione di studi e ricerche, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di films, nonchè l'utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive e televisive anche con circuiti interni. Nella realizzazione dei propri scopi, l'associazione utilizzerà il fondo di cui al successivo art. 4.


Art. 4 - Fondo dell'associazione

Il fondo dell'associazione è costituito:

  1. dal contributo iniziale degli associati;
  2. dalle somme erogate da enti pubblici o da persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività di ricerca tecnico-scientifica e sperimentazioni diagnostiche;
  3. da contributi, donazioni, lasciti ed erogazioni effettuate comunque a titolo di liberalità all'associazione da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche.


Art. 5 - Esercizi finanziari

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno e la prima volta il 31 Dicembre 1996. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo dell'Associazione predisporrà il rendiconto consuntivo della gestione.


Art. 6 - Soci

Possono essere soci dell'associazione i medici, gli psicologi ed altri cultori della materia.
L'accertamento dei requisiti di ammissione spetta al Consiglio direttivo. I soci si ditinguono in fondatori ed ordinari. Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, mentre soci orinari sono tutti coloro - persone fisiche- la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio direttivo e previo parere della maggioranza dei soci fondatori. Il parere espresso dai fondatori per l'ammissione dei soci ordinari è vincolante. Al Consiglio direttivo spetta la determinazione della quota associativa che deve essere versata con cadenza annuale ed in ogni caso all'atto dell'ammisione.
Sono considerati a tutti gli effetti soci anche per l'anno successivo tutti coloro che non avranno rassegnato per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 Ottobre di ogni anno.
La qualità di socio non è trasferibile e si perde per dimissioni, decesso od indegnità. Il provvedimento di esclusione di un socio - sentito l'interessato - deve essere deliberato a maggioranza dal Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci. Qualora tale evento si verificasse il procedimento dovrà essere menzionato nell'Ordine del giorno e l'interessato verrà espressamente invitato ad assistere alla riunione.
Al Consiglio direttivo spetta inoltre la facoltà di nominare soci onorari, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione venga presentata da uno o più consiglieri. In caso di reiezione della domanda il Consiglio non è tenuto a motivarne la ragione. I soci onorari eventualmene ammessi non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto i voto in Assemblea. Essi verranno comunque tenuti al corrente dell'attività sociale.


Art. 7 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri, due dei quali dovranno essere scelti tra i soci.
I componenti il Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione. Dovrà essere chiesta la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio nomina il presidente, il vice-presidente ed un segretario, quest'ultimo anche con funzioni di tesoriere.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno o necessario e, comunque, quando ne viene fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio inoltre si riunisce almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed a quello preventivo. Per la validità delle delibere del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio viene presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto opportuno verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Il verbale dovrà essere poi trascritto in apposito libro da conservare presso la sede dell'associazione.


Art. 8 - Presidente

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza negoziale e giudiziale: ad egli spetta l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio, ed ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione, senza limitazioni ed eccezioni di sorta.
Il Consiglio può delegare in tutto od in parte al presidente o ad altri i poteri di straordinaria amministrazione. Il presidente, a sua volta, può delegare in parte i propri poteri a procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. In caso di permanente impedimento i poteri del presidente verranno esercitati dal vicepresidente o, in assenza di questi, dal consigliere più anziano per età.


Art. 9 - Poteri del consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spettano i poteri di straordinaria amministrazione. Il Consiglio cura lo sviluppo dell'associazione, i rapporti con gli enti pubblicie privati, persone fisiche e giuridiche, nonchè lo studio di tutti i problemi attinenti la gestione ordinaria dell'associazione stessa.
Il consiglio direttivo delibera in ordine ai programmi, alle iniziative idonee al raggiungimento degli scopi sociali ed è tenuto alla formazione del rendiconto consuntivo annuale.
Il consiglio direttivo propone all'assemblea eventuali modifiche statutarie e, qualora ciò si rendesse necessario o venisse deliberato dall'assembla stessa, provvede alla messa in liquidazione dell'associazione. Il consiglio direttivo inoltre delibera su ogni atto concernente la gestione dell'ssociazione sulla liquidazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
Delibera infine sulle dimissioni ed esclusioni dei soci, sull'ammissione dei nuovi soci e sulla nomina di eventuali soci onorari. Le cariche sociali sono gratuite. Ai consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute in nome, per conto e nell'interesse della associazione, previa autorizzazione delle stesse, o successiva ratifica, da parte del Consiglio.


Art. 10 - L'Assemblea dell'Associazione è composta dai soci fondatori ed ordinari.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a cura del Consiglio direttivo a tutti i soci a mezzo raccomandata - anche a mano - almeno otto giorni prima della riunione e deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare sul rendiconto consuntivo e sul programma di attività dell'associazione. L'Assemblea che delibera sul reendiconto consuntivo deve essere convocata improrogabilmente entro il 15 aprile di ogni esercizio. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo per deliberare in ordine alle proposte di scioglimento e liquidazione ed in ordine ad ogni altro evento modificativo dell'associazione.
In sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal primo comma dell'art. 21 cc.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se consiglieri.
Alle assemblee possono intervenire, senza diritto di voto anche i soci onorari.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un socio designato dai presenti alla riunione.
Delle riunioni dell'assemblea viene redatto opportuno verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Il verbale dovrà essere poi trascritto in apposito libro da conservare presso la sede dell'associazione.


Art. 11 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione od i propri organi, in ordine all'applicazione od interpretazione del presente atto costitutivo, verranno devolute alla cognizione di un collegio composto da tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti in conflitto ed il terzo a cura dei due arbitri nominati per primi.
Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente secondo equità, senza formalità di procedura salvo il contraddittorio delle parti e pronuncerà il suo lodo come amichevole composizione entro due mesi dalla sua definitiva costituzione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti e non deferibile al collegio arbitrale di cui al precedente punto, è competente il Foro di Venezia

 

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