lug162012
Il fattoUn paziente ha chiamato in giudizio i medici curanti e l’Azienda ospedaliera per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni causalmente ricondotti alla fase di medicazione di una ferita cranica. La condotta lesiva veniva individuata, in particolare, nell'avere i medici fatto penetrare aria negli spazi subaracnoidei, iniettando acqua ossigenata attraverso l'ago di una siringa, così determinando un pneumaencefalo e la lesione emorragica cerebrale. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda. Rilevava che il consulente aveva escluso l'uso della siringa con ago per iniettare il liquido e che la diversa ipotesi di sviluppo del pneumaencefalo per effetto dell'utilizzo di più sostanze disinfettanti senza l'utilizzo dell'ago, non poteva fondare l'accoglimento della domanda, non corrispondendo ai fatti esposti dal paziente. Anche la Corte d’appello ha confermato le statuizioni di primo grado. Il dirittoL'utilizzo contemporaneo dei tre medicamenti indicati in sentenza - dal consulente ritenuti idonei a causare l'evento lesivo - risultava dalla cartella clinica, compilata dai sanitari. Il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del documento. Ne consegue che, quanto attestato nella cartella, deve ritenersi effettivamente accaduto, a meno che non si provi il contrario. Esito del giudizio La Suprema corte ha cassato la sentenza di secondo grado favorevole ai sanitari e alla struttura, rinviando per una nuova decisione ad altra sezione della Corte d’Appello. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]