giu132012
Il fattoIl Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice adito, il ricorso proposto contro la revoca dell’incarico di Direttore generale di una azienda ospedaliera. Il Tar ha fondato la sua decisione rilevando un’intervenuta revoca basata sul fatto che non erano stati raggiunti risultati aziendali e gli obiettivi gestionali operativi definiti dall’indirizzo della Giunta regionale all’atto del provvedimento di nomina. Secondo il Tar, l’evento risolutivo del rapporto ha inciso sui diritti soggettivi del ricorrente, acquisiti sulla base della stipulazione di un atto paritetico, che non possono ritenersi affievoliti dalla sola presenza di un provvedimento amministrativo di risoluzione del rapporto, emesso nell’esercizio di un potere contrattuale previsto dalla legge e predeterminato nel contenuto. Il Direttore generale revocato ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.Il diritto Il Collegio si è adeguato alla decisione del Tar, ritenendosi incompetente a decidere in quanto la controversia avrebbe dovuto essere affrontata dinanzi al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Il decreto legislativo in materia di pubblico impiego (n. 165/2001) stabilisce infatti che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univocamente orientata nel senso che la revoca riferita a gravi motivi ovvero a violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità prevista dalla disciplina in materia sanitaria, in quanto è equiparabile a fatti di inadempimento e, quindi, attiene alla risoluzione del rapporto di lavoro privato, è rimessa alla cognizione della giurisdizione del giudice ordinario.Esito del giudizio Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal Dg.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]